Autore: blob
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Art. 4 novies — Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza [ABROGATO]
[1. La Consob e l’IVASS, ciascuna secondo le rispettive competenze, definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, mettono in atto i meccanismi efficaci di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riferimento alle segnalazioni che si riferiscono a: a) violazioni effettive o potenziali delle norme del regolamento (UE) n. 1286/2014; b) violazioni effettive o potenziali…
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Art. 18 — Soggetti
1. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi.2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere d) ed f).…
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Art. 17 — Richiesta di informazioni sulle partecipazioni
1. La Banca d’Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere: a) alle SIM, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf, l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; b) alle società…
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Art. 7 undecies — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033
1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033.2. La Banca d’Italia, nei limiti e secondo le modalità indicate all’articolo 6 bis del Testo Unico Bancario, è l’autorità competente ad adottare, sentita la Consob, la decisione…
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Art. 23 — Contratti
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per…
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Art. 24 bis — Consulenza in materia di investimenti
1. In caso di esercizio della consulenza in materia di investimenti, il cliente è informato, in tempo utile prima della prestazione del servizio, anche di quanto segue: a) se la consulenza è fornita su base indipendente o meno; b) se la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie…
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Art. 25 bis — Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche
1. Gli articoli 21, 23 e 24 bis si applicano all’offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche. Rimane fermo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e…
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Art. 6 — Poteri regolamentari
01. Nell’esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d’Italia e la Consob osservano i seguenti principi: a) valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati; b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della…
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Art. 20 ter — Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011
1. Ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell’esenzione…
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Art. 11 — Composizione del gruppo
1. La Banca d’Italia, sentita la Consob: a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f); a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o una…
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Art. 25 ter — Prodotti di investimento assicurativo
1. La distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile.2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti…
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Art. 20 bis — Revoca dell’autorizzazione
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione degli articoli 57, comma 1, e 60 bis 4, del presente decreto, nonché degli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell’articolo 80 del T.U. bancario.2. La Consob, sentita la Banca…
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Art. 20 bis 1 — Sim di classe 1
1. In deroga all’articolo 19, per le Sim di classe 1 l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento è rilasciata quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario. L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d’Italia; è negata, dalla Banca d’Italia o dalla Banca…
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Art. 4 septies — Poteri d’intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 1286/2014
1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall’articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dall’articolo 9 e dall’articolo 10, paragrafo 1,…
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Art. 20 — Albo
1. Ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all’albo.2. La CONSOB comunica alla Banca d’Italia le iscrizioni all’albo.3. I soggetti…
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Art. 15 — Acquisizione e cessione di partecipazioni
1. Sono soggette a comunicazione preventiva alla Banca d’Italia: a) l’acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla società o che attribuiscono una quota dei diritti di…
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Art. 7 decies — Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili
1. La Banca d’Italia e la Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte: a) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014, nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE; b) sul rispetto delle disposizioni…
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Art. 14 — Partecipanti al capitale
1. I titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15 possiedono requisiti di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata.2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, individua: a) i requisiti di onorabilità; b) i…
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Art. 7 septies — Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
1. L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere…
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Art. 48 — Compiti del depositario
1. Il depositario agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti all’Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l’esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta…
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Art. 32 ter 1 — Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori
1. Al fine di agevolare l’accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell’ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 32 ter, la Consob istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato “Fondo”. Il Fondo è destinato a…
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Art. 35 septies — Modifiche dello statuto
1. La Banca d’Italia approva le modifiche dello statuto della Sicav e della Sicaf non riservate.2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav e della Sicaf non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l’approvazione nei termini e con le…
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Art. 46 bis — Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani
1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.
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Art. 50 ter — Fusione e scissione di OICR [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di OICR sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dalle banche depositarie dei fondi coinvolti e dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire loro di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento. La Banca…
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Art. 51 — Provvedimenti ingiuntivi nei confronti intermediari nazionali e extracomunitari [ABROGATO]
[1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai…
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Art. 46 quater — Altre disposizioni applicabili
1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell’articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui…
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Art. 50 — Altre disposizioni applicabili [ABROGATO]
[1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell’articolo 43, si applica altresì l’articolo 33, comma 4.2. All’offerta in Italia di azioni di SICAV comunitarie ed extracomunitarie si applica l’articolo 42.]
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Art. 35 sexies — Assemblea della Sicav
1. L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene…
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Art. 35 — Albo
1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41 bis, 41 ter e 41 quater, sono iscritte…
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Art. 54 — Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia [ABROGATO]
[1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l’inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l’offerta delle relative quote…
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Art. 53 — Sospensione degli organi amministrativi [ABROGATO]
[1. Il Presidente della CONSOB può disporre in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.2.…
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Art. 41 — Operatività transfrontaliera delle Sgr
1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma 2.2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per: a) la prestazione negli…
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Art. 43 bis — SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la…
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Art. 35 quinquies — Capitale e azioni della Sicaf
1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447 bis a 2447 decies del codice civile.2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.3. Lo statuto della…
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Art. 52 — Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari [ABROGATO]
[1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall’articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle…
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Art. 41 bis — Società di gestione UE
1. Per l’esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell’Unione europea, le società di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l’attività decorsi…
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Art. 30 bis — Modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria
1. I consulenti finanziari autonomi, iscritti nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di consulenza finanziaria, iscritte nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia…
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Art. 29 ter — Banche di paesi terzi
1. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi è autorizzato dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 28, comma 1. Resta ferma l’applicazione degli…
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Art. 42 — Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE
1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine dell’OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell’UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. Con il medesimo…
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Art. 46 — Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente
1. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, nei confronti: a) dell’emittente; b) degli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a…
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Art. 45 — Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate
1. Le Sgr comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto in una società non quotata in conseguenza dell’acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE…
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Art. 39 — Struttura degli Oicr italiani
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo: a) all’oggetto dell’investimento; b) alle categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote o azioni; c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di…
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Art. 35 decies — Regole di comportamento e diritto di voto
1. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf: a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell’integrità del mercato; b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono…
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Art. 40 ter — Fusione transfrontaliera di OICVM
1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell’UE ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre all’articolo 40 bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.2. Nel caso in cui l’OICVM risultante dalla fusione o…
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Art. 4 quinquies — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento UE n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital EuVECA, e del regolamento UE n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale EuSEF
1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d’Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai…
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Art. 4 octies — Sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 [ABROGATO]
[1. L’articolo 8-bis si applica anche con riferimento alle procedure di segnalazione a livello interno delle violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 1286/2014 che devono essere messe in atto da parte dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo in conformità alle prescrizioni dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento stesso, tenendo a tal fine…
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Art. 4 terdecies — Esenzioni
1. Le disposizioni contenute nella parte II non si applicano: a) alle imprese di assicurazione né alle imprese che svolgono le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) ai soggetti che prestano servizi di investimento esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti, controllati o sottoposti a…
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Art. 4 sexies 1 — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937
1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding si applicano le definizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.2. La Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, secondo…
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Art. 7 duodecies — Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus
1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo.
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Art. 7 quinquies — Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia
1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l’inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non…
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Art. 4 sexies — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento UE n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)
1. La Consob e l’IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell’articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche…
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Art. 4 decies — Obbligo di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP [ABROGATO]
[1. L’ideatore di PRIIP, o la persona che vende PRIIP, notificano alla Consob il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP in questione siano commercializzati in Italia.2. L’obbligo di notifica di cui al comma 1 si applica anche alle versioni…
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Art. 11 bis — Impresa madre UE intermedia
1. Ai fini del presente articolo: a) per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, è stabilita in uno Stato terzo; b) per «società di partecipazione…
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Art. 12 — Vigilanza sul gruppo
1. La Banca d’Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell’articolo 6, comma 1, lettera a), e lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 4) e 6), e…
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Art. 6 ter — Poteri ispettivi
1. La Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al…
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Art. 18 bis — Consulenti finanziari autonomi
1. La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, di prestare…
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Art. 16 — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell’articolo 15, comma 1, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall’articolo 15 quando sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia o non sia ancora decorso…
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Art. 4 septies 2 — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’IVASS e la COVIP sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.2. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: a) “cartolarizzazione”: l’operazione o lo schema di cui all’articolo 2, numero 1) del…
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Art. 12 bis — Disposizioni applicabili alle società che controllano una o più imprese di investimento UE
1. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni alla holding di investimento, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, o alla società di partecipazione finanziaria mista, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento,…
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Art. 5 — Finalità e destinatari della vigilanza
1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria. 2. Per il perseguimento degli obiettivi di…
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Art. 10 — Vigilanza ispettiva [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia e la CONSOB possono, nell’ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.1bis. La Consob può richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di procedere a verifiche ispettive. Le…
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Art. 9 — Revisione legale
1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf si applica l’articolo 159, comma 1.2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune di…
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Art. 21 — Criteri generali
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni…
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Art. 4 septies 1 — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento
1. Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, la Consob è l’autorità competente sugli amministratori di indici di riferimento e sui contributori di dati sottoposti a vigilanza, come definiti dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 10), del citato regolamento, stabiliti nel territorio della Repubblica.2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Banca…
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Art. 7 ter — Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE
1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di paesi terzi e di società di gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano…
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Art. 6 bis — Poteri informativi e di indagine
1. La Banca d’Italia può chiedere, nell’ambito delle sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca d’Italia, nell’ambito delle sue competenze, può chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di…
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Art. 4 quinquies 3 — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014
1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per quanto riguarda la pubblicazione e la gestione sui rispettivi siti internet delle informazioni previste dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.2. La Consob è l’autorità…
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Art. 13 — Esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico.2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico.3. Il…
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Art. 15 bis — Persone che agiscono di concerto
1. Ai fini dell’applicazione del capo II del presente Titolo, è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 15 anche l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni,…
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Art. 18 ter — Società di consulenza finanziaria
1. La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita…
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Art. 24 — Gestione di portafogli
1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole: a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere; b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso del prestatore del servizio ai sensi dell’articolo 1727 del codice civile; c) la rappresentanza…
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Art. 7 sexies — Sospensione degli organi amministrativi
1. Il Presidente della Consob dispone, in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie. Il…
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Art. 7 novies — Riserve di capitale
1. La Banca d’Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative europee nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle…
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Art. 22 — Separazione patrimoniale
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim, dall’impresa di investimento UE, dall’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, dalla Sgr, dalla società di gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo…
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Art. 25 — Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione
1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nelle sedi di negoziazione italiane o di un altro Stato membro dell’Unione europea e nei mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 70.
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Art. 50 quater — Fusione transfrontaliera di OICR armonizzati [ABROGATO]
[1. Alle fusioni tra OICR comunitari armonizzati e OICR italiani armonizzati e a quelle che coinvolgono OICR italiani armonizzati le cui quote sono commercializzate in un altro Stato comunitario ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre alle disposizioni di cui all’articolo 50-ter, le disposizioni del presente articolo.2. Nel caso in cui…
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Art. 34 — Autorizzazione della società di gestione del risparmio
1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all’esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti…
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Art. 33 — Attività esercitabili
1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonché amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.2. Le Sgr possono altresì: a) prestare il servizio di gestione di portafogli; b) istituire e gestire fondi pensione; c) svolgere le attività connesse o strumentali; d) prestare i servizi accessori di cui all’Allegato I, Sezione B, numero…
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Art. 38 — Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno
1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: a) adottano la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile; d) lo statuto…
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Art. 35 duodecies — Valutazione del merito di credito
1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono l’affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli Oicr, la Banca d’Italia e la…
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Art. 31 — Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari
1. Per l’offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di…
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Art. 55 — Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede [ABROGATO]
[1. La CONSOB, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB.2. La CONSOB…
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Art. 35 quater — Capitale e azioni della Sicav
1. Il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5).2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 decies del codice civile.3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento…
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Art. 32 ter — Risoluzione stragiudiziale di controversie
1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonché i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi…
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Art. 30 — Offerta fuori sede
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o…
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Art. 28 — Imprese di paesi terzi diverse dalle banche
1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. L’autorizzazione è subordinata: a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo 19, comma 1, lettere d) ed f); b) alla trasmissione di tutte le…
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Art. 25 quater — Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito
1. Sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all’articolo 12 ter del Testo Unico bancario emessi dai soggetti indicati all’articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dalle Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, o da…
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Art. 29 bis — Banche dell’Unione europea
1. Le banche dell’Unione europea possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall’articolo 15 del T.U. bancario. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da…
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Art. 31 bis — Vigilanza della Consob sull’Organismo
1. La Consob vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema informativo che…
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Art. 27 — Imprese di investimento dell’Unione europea
1. Le imprese di investimento dell’UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato di origine, in conformità a quanto…
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Art. 40 — Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder
1. La Banca d’Italia autorizza l’investimento dell’Oicr italiano feeder nell’Oicr master, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sussistono accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli Oicr master e degli Oicr feeder, che consentono la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i…
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Art. 37 — Regolamento del fondo
1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.2. Il regolamento stabilisce in particolare: a) la denominazione e la durata…
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Art. 35 undecies — Deroghe per i GEFIA italiani
1. Per le finalità indicate dall’articolo 6, comma 01, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria…
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Art. 154 — Determinazione del reddito complessivo [ABROGATO]
[1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del Titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 10. Si applica la disposizione dell’articolo 146, comma 1,…
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Art. 155 — Ambito soggettivo ed oggettivo
1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall’utilizzo delle navi indicate nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,…
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Art. 153 — Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.2. Si…
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Art. 156 — Determinazione del reddito imponibile
1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto: a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata; b) da 1.001…
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Art. 151 — Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.2.…
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Art. 152 — Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione
1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da…