Autore: blob
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Art. 2138 — Dirigenti e fattori di campagna
I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati [dalle norme corporative e, in mancanza], dagli usi.
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Art. 2139 — Scambio di mano d’opera o di servizi
Tra i piccoli imprenditori agricoli [2083] è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.
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Art. 2140 — Comunioni tacite familiari [ABROGATO]
[Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi.]
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Art. 2141 — Nozione
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro [2082, 2765], in proprio e quale capo di una famiglia colonica [2142, 2150], si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse [2135] al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni…
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Art. 2142 — Famiglia colonica [ABROGATO]
[La composizione della famiglia colonica [846] non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione [291] e di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio [250]. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico [2150, 2161].]
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Art. 2143 — Mezzadria a tempo indeterminato
La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario [salvo diverse disposizioni delle norme corporative], e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [1630, 2165, 2964].
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Art. 2144 — Mezzadria a tempo determinato
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.Se non è comunicata disdetta a norma dell’articolo precedente [2964], il contratto s’intende rinnovato di anno in anno [1596, 2172].
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Art. 2145 — Diritti ed obblighi del concedente
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica [2146, 2765].La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria [2086, 2147, 2155, 2156, 2167, 2173].
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Art. 2146 — Conferimento delle scorte
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme corporative], della convenzione o degli usi.Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti [2145, 2163].
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Art. 2147 — Obblighi del mezzadro
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione [2145], il lavoro proprio e quello della famiglia colonica [2173].È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere [2149].
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Art. 2148 — Obblighi di residenza e di custodia
Il mezzadro ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica [2142].Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia [1176, 1768, 2167], e non può, senza il consenso del…
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Art. 2149 — Divieto di subconcessione
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente [1594, 1624, 1649, 1656, 2146, 2173].
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Art. 2150 — Rappresentanza della famiglia colonica
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta [1387], nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica [2141].Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell’esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica [1294, 2740]. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato…
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Art. 2151 — Spese per la coltivazione
Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse [2147] ivi comprese quelle per l’impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d’opera previste dall’articolo 2147, sono a carico del concedente [2765] e del mezzadro in parti uguali [, se non dispongono diversamente le norme corporative,…
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Art. 2152 — Miglioramenti
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, [sentite, ove occorra, le…
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Art. 2153 — Riparazioni di piccola manutenzione
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono [1576, 1577, 1621, 2765].
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Art. 2154 — Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica
Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro, per scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non è in grado di provvedervi, il concedente deve somministrare senza interesse [1282] il necessario per il mantenimento della famiglia colonica [1815, 2151], salvo rivalsa mediante prelevamento sulla…
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Art. 2155 — Raccolta e divisione dei prodotti
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente [2145] ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti [2141, 2156, 2157].Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini…
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Art. 2156 — Vendita dei prodotti
La vendita [1470] dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente [2145] previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato [2157, 2765].La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese [2141, 2155].
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Art. 2157 — Diritto di preferenza del concedente
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente [966, 2155, 2156].
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Art. 2158 — Morte di una delle parti
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.Se la morte del mezzadro è avvenuta negli…
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Art. 2159 — Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento [1453, 1462], ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto [2180].
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Art. 2160 — Trasferimento del diritto di godimento del fondo
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo [978, 1406, 1470, 1522], la mezzadria continua [1599] nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto [1373, 1602, 2964]. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell’anno agrario in…
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Art. 2161 — Libretto colonico
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti [2162].Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.Le annotazioni devono, alla fine dell’anno…
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Art. 2162 — Efficacia probatoria del libretto colonico
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico 2161] fanno prova a favore e contro ciascuno di contraenti [272], se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente [2732, 2964 ss.].Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.In ogni caso le annotazioni…
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Art. 2163 — Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte [2702] al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti: 1) se si tratta di scorte vive [1641], secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto…
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Art. 2164 — Nozione
Nella colonia parziaria [2080, 2764] il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse [2135], al fine di dividerne i prodotti e gli utili [2141].La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi…
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Art. 2165 — Durata
La colonia parziaria [2164] è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.Se non si fa luogo a rotazione di culture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni [1630, 2143].
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Art. 2166 — Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato [2145].
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Art. 2167 — Obblighi del colono
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente [2147, 2173] e le necessità della coltivazione.Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia [1176, 2148, 2765].
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Art. 2168 — Morte di una delle parti
La colonia parziaria [2164] non si scioglie per la morte del concedente.In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158 [2161, 2162].
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Art. 2169 — Rinvio
Sono applicabili alla colonia parziaria [2164] le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l’efficacia probatoria del libretto colonico [2161, 2162], qualora le parti l’abbiano d’accordo istituito [998].
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Art. 2170 — Nozione
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse [2135], al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano [2178, 2184, 2187].L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore…
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Art. 2171 — Nozione
Nella soccida [2170] semplice [2181, 2184, 2185, 2186] il bestiame è conferito dal soccidante.La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base…
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Art. 2172 — Durata del contratto
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida [2170] ha la durata di tre anni [1596, 2144, 2176, 2181].Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative], dalla…
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Art. 2173 — Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’opera
La direzione dell’impresa spetta al soccidante [2145, 2167, 2186], il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento [1176].La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta con consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario…
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Art. 2174 — Obblighi del soccidario
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante [2173], il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore [1176, 1618, 2148, 2167, 2175].
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Art. 2175 — Perimento del bestiame
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili [1218, 1258, 2174, 2176].
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Art. 2176 — Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida [2170] stipulata per un tempo non inferiore a tre anni [2172], qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio…
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Art. 2177 — Trasferimento dei diritti sul bestiame
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida [2170] viene trasferito ad altri [2160], il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante [2559], derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.Se il trasferimento riguarda la maggior…
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Art. 2178 — Accrescimenti, prodotti, utili e spese
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [2170].È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno [2184, 2263, 2265].
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Art. 2179 — Morte di una delle parti
La soccida [2170] non si scioglie per la morte del soccidante [2158, 2168, 2186].In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158 [2168].
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Art. 2180 — Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento [1453 e ss.], ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto [2159].
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Art. 2181 — Prelevamento e divisione al termine del contratto
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame [2171].Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di più si divide a norma…
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Art. 2182 — Conferimento del bestiame
Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute [2171].Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
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Art. 2183 — Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto [1373, 2176].Salvo diverso accordo…
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Art. 2184 — Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [2170, 2171, 2178, 2183].
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Art. 2185 — Rinvio
Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice [2171 ss.].
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Art. 2186 — Nozione e norme applicabili
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione [2173, 2552].Si osservano inoltre le disposizioni dell’articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida…
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Art. 2187 — Usi
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II [2141 ss.], III [2164] e IV [2170] di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi [1374].
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Art. 2188 — Registro delle imprese
È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329, 2493, 2502 bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2845, 2949].Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal…
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Art. 2189 — Modalità dell’iscrizione
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato [2190, 2192, 2194].Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni [2195, 2197] richieste dalla legge per l’iscrizione [2411, 2566].Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice…
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Art. 2190 — Iscrizione d’ufficio
Se un’iscrizione obbligatoria [2194, 2195] non è stata richiesta, l’ufficio del registro invita mediante raccomandata l’imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto [2191, 2192, 2196, 2205].
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Art. 2191 — Cancellazione d’ufficio
Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione [2312].
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Art. 2192 — Ricorso contro il decreto del giudice del registro
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l’ufficio del registro [2189, 2190, 2964].Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro.
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Art. 2193 — Efficacia dell’iscrizione
I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione [34], se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione [2267], a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza [19, 2206, 2207, 2290, 2298, 2300, 2384, 2436].L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive…
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Art. 2194 — Inosservanza dell’obbligo di iscrizione
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l’iscrizione [2188, 2195, 2196, 2205, 2221] nei modi e nel termine stabilito dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516 [2189, 2190, 2197, 2198, 2330, 2383, 2385, 2400, 2417, 2446.
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Art. 2195 — Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all’obbligo [2194, 2200] dell’iscrizione, nel registro delle imprese [2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709] gli imprenditori [2201, 2202, 2205] che esercitano [2308, 2556, 2564, 2566: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [2135]; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni [2203]; 3) un’attività di trasporto per terra…
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Art. 2196 — Iscrizione dell’impresa
Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale [2205, 2217] deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese [2188] nella cui circoscrizione stabilisce la sede [1510, 2190, 2194], indicando: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza [e la razza]; 2) la ditta [2563]; 3) l’oggetto…
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Art. 2197 — Sedi secondarie
L’imprenditore [2205] che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie [1510] con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese [2188] del luogo dove è la sede principale dell’impresa [2189, 2196, n. 4].Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale è istituita la sede…
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Art. 2198 — Minori, interdetti e inabilitati
I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale [2195] da parte di un minore emancipato [397] o di un inabilitato [425] o nell’interesse di un minore non emancipato [320, 371, n. 3] o di un interdetto [397, 424, 425, 774] e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio [2194]…
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Art. 2199 — Indicazione dell’iscrizione
L’imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all’impresa, il registro presso il quale è iscritto [2250].
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Art. 2200 — Società
Sono soggette all’obbligo [2194] dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V [2291] e le società cooperative [2511], anche se non esercitano un’attività commerciale [2195, 2949].L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI [2250,…
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Art. 2201 — Enti pubblici
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale [409, n. 4 c.p.c.] sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2093, 2195, 2221].
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Art. 2202 — Piccoli imprenditori
Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori [2083, 2188, 2195, 2214, 2221].
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Art. 2203 — Preposizione institoria
È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale [425, 2195, 2196, n. 5].La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa [2197, 2205].Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto [1716], 2257].
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Art. 2204 — Poteri dell’institore
L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto [2208, 2209], salve le limitazioni contenute nella procura [2298]. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti…
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Art. 2205 — Obblighi dell’institore
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto [2203], l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese [2188, 2190, 2194, 2195, 2196, 2197] e la tenuta delle scritture contabili [2214].
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Art. 2206 — Pubblicità della procura
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata [2703] deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare [1392, 2193, 2196, 2197,…
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Art. 2207 — Modificazione e revoca della procura
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata [1396].In mancanza dell’iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare [19,…
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Art. 2208 — Responsabilità personale dell’institore
L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto [2204].
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Art. 2209 — Procuratori
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori [2196, n. 5], i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa [2204], pur non essendo preposti ad esso.
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Art. 2210 — Poteri dei commessi dell’imprenditore
I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati [1835].Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna [2213], né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a…
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Art. 2211 — Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell’imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta [1341, 1342, 2210].
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Art. 2212 — Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali [1495, 1512].Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari [77, 669 c.p.c.] nell’interesse dell’imprenditore [1745, 2905].
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Art. 2213 — Poteri dei commessi preposti alla vendita
I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute [1199, 2210], salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore.
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Art. 2214 — Libri obbligatori e altre scritture contabili
L’imprenditore che esercita un’attività commerciale [2195, 2205] deve tenere il libro giornale [2215, 2216; 634 c.p.c.] e il libro degli inventari [2217].Deve altresì tenere le altre scritture contabili [1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle…
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Art. 2215 — Modalità di tenuta delle scritture contabili
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese [2188] o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve…
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Art. 2215 bis — Documentazione informatica
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento…
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Art. 2216 — Contenuto del libro giornale
Il libro giornale [2214] deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.
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Art. 2217 — Redazione dell’inventario
L’inventario [365, 2214] deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa [2196] e successivamente ogni anno [2364], e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima.L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve…
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Art. 2218 — Bollatura facoltativa
L’imprenditore può far bollare nei modi indicati nell’articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti [2710].
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Art. 2219 — Tenuta della contabilità
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili [2710].
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Art. 2220 — Conservazione delle scritture contabili
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione [2312, 2457].Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti [2214].Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni…
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Art. 2221 — Fallimento e concordato preventivo [ABROGATO]
[Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale [2195, 2200, 2202], esclusi gli enti pubblici [2093] e i piccoli imprenditori [2083, 2201], sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [219, 2214], salve le disposizioni delle leggi speciali.]
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Art. 2222 — Contratto d’opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655].
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Art. 2223 — Prestazione della materia
Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [1470, 1658].
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Art. 2224 — Esecuzione dell’opera
Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite [1622] dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni [1454].Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [1373, 2227], salvo il diritto al risarcimento…
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Art. 2225 — Corrispettivo
Il corrispettivo [2222], se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice [1657] in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [1709, 1755, 2233].
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Art. 2226 — Difformità e vizi dell’opera
L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima [1578], se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [1512, 1665, 1745].Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti…
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Art. 2227 — Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto [1373, 2224], ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [1372, 1671, 1734, 2237].
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Art. 2228 — Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera
Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1464], il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta [1672, 2231, 2237].
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Art. 2229 — Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali [2068, 2956, n. 5] per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi [2061].L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la…
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Art. 2230 — Prestazione d’opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale [202] è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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Art. 2231 — Mancanza d’iscrizione
Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [1418, 2033, 2034, 2042, 2126, 2399].La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso [2399], salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle…
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Art. 2232 — Esecuzione dell’opera
Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto [1176]. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione [1717].
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Art. 2233 — Compenso
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene] [1657, 1709, 1755, 2225].In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.Sono nulli [1418],…
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Art. 2234 — Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
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Art. 2235 — Divieto di ritenzione
Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali [2961].
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Art. 2236 — Responsabilità del prestatore d’opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [1176, 2104].