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Art. 135 ter — Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori [ABROGATO]
[1. In deroga all’articolo 114-bis, comma 1, la relazione prevista dalla medesima disposizione è messa a disposizione del pubblico almeno quindici giorni prima del termine fissato per l’assemblea con le modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 113-ter,comma 3.]
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Art. 135 octies — Proposte di aumento di capitale [ABROGATO]
[1. La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione di cui all’articolo 158 devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.]
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Art. 124 octies — Trasparenza dei consulenti in materia di voto
1. I consulenti in materia di voto, anche al fine di informare adeguatamente i clienti sull’accuratezza e affidabilità delle loro attività, pubblicano annualmente una relazione che contenga almeno le seguenti informazioni in relazione all’elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli e delle loro raccomandazioni di voto: a) le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli…
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Art. 135 decies — Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti
1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al…
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Art. 135 sexies — Relazioni finanziarie [ABROGATO]
[1. Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio le società cooperative quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine approvano il bilancio d’esercizio e pubblicano con le modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 113-ter ,comma 3, la relazione finanziaria annuale comprendente…
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Art. 127 ter — Diritto di porre domande prima dell’assemblea
1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea. Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.1-bis. L’avviso di convocazione indica il termine entro il…
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Art. 165 ter — Ambito di applicazione
1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con…
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Art. 165 — Revisione contabile dei gruppi [ABROGATO]
[1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell’articolo 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate.1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della…
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Art. 125 ter — Relazioni sulle materie all’ordine del giorno
1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con…
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Art. 132 — Acquisto di azioni proprie e della società controllante
1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357 bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento.2. Il comma 1 si applica anche…
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Art. 109 — Acquisto di concerto
1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto,…
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Art. 151 ter — Poteri del comitato per il controllo sulla gestione
1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari , ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite…
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Art. 98 — Pubblicazione del prospetto dei FIA chiusi o dei FIA UE chiusi
1. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l’Italia è lo Stato membro d’origine, o di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi per le quali l’Italia è lo Stato membro ospitante, il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura…
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Art. 147 quater — Composizione del consiglio di gestione
1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da…
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Art. 114 bis — Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori
1. Negli emittenti quotati, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di…
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Art. 144 — Svolgimento della sollecitazione e della raccolta
1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina: a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione; b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni…
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Art. 124 ter — Informazione relativa ai codici di comportamento
1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato o da associazioni di categoria.
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Art. 117 — Informazione contabile
1. Alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall’articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall’articolo 61 del…
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Art. 125 quater — Sito internet
1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125 bis e 125 ter, sono messi a disposizione sul sito internet della società: a) entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie all’ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti…
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Art. 104 bis — Regola di neutralizzazione
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un’offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3.2. Nel periodo di adesione all’offerta non…
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Art. 145 — Emissioni delle azioni
1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.2. L’atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì…
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Art. 154 — Disposizioni non applicabili
1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403 bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409 septies, 2409 duodecies, decimo…
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Art. 159 — Conferimento e revoca dell’incarico
1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l’incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell’affidamento dell’incarico.2. [L’assemblea revoca l’incarico, su proposta motivata dell’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico ad…
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Art. 147 ter 1 — Lista del consiglio di amministrazione
1. Fermo quanto previsto all’articolo 147 ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l’elezione dei componenti dell’organo di amministrazione. In tale caso: a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due…
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Art. 165 quater — Obblighi delle società italiane controllanti
1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119 le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165 ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera…
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Art. 142 — Delega di voto
1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.2. La delega può essere conferita anche solo…
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Art. 157 — Effetti dei giudizi sui bilanci
1. Salvi i casi previsti dall’articolo 156, comma 4, la deliberazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d’esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che…
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Art. 154 quater — Trasparenza dei pagamenti ai governi
1. Gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, operanti in uno dei settori di cui all’articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicano, nel proprio sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta…
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Art. 154 bis — Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell’organo di controllo.2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della…
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Art. 151 — Poteri
1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari , ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate.2.…
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Art. 166 — Abusivismo
1. È punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) offre in Italia quote o azioni di OICR; c) offre fuori…
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Art. 156 — Relazioni di revisione
1. [La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.]2.…
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Art. 165 sexies — Obblighi delle società italiane controllate
1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119 ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165 ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori…
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Art. 154 ter — Relazioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364 bis, secondo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento,…
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Art. 143 — Responsabilità
1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all’azionista di assumere una decisione consapevole; dell’idoneità risponde il promotore.2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da…
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Art. 138 — Sollecitazione
1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di…
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Art. 122 — Patti parasociali
1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società…
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Art. 113 — Ammissione alle negoziazioni di titoli
1. L’ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché del presente articolo. Si applicano, anche nei confronti della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni, gli articoli 94, commi 3, 5, 6, 8 e 9, 95, comma 1, lettera a), e 95, comma 2.2. La…
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Art. 113 ter — Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate
1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis,…
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Art. 124 quater — Definizioni e ambito applicativo
1. Nella presente sezione si intendono per: a) “gestore di attivi”: le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d); b) “investitore istituzionale”: 1) un’impresa di assicurazione o di riassicurazione come definite alle…
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Art. 115 bis — Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate [ABROGATO]
[1. Gli emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all’articolo 114, comma 1. La…
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Art. 150 — Informazione
1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi,…
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Art. 83 decies — Responsabilità dell’intermediario
1. L’intermediario è responsabile: a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all’articolo 82, comma 2; b) verso l’emittente, per l’adempimento degli obblighi di…
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Art. 83 novies — Compiti dell’intermediario
1. L’intermediario: a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest’ultimo gli abbia conferito il relativo mandato; b) a richiesta dell’interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all’articolo 83 quinquies, comma 3, quando necessarie per l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;…
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Art. 83 octies — Costituzione di vincoli
1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall’intermediario.2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull’insieme degli strumenti finanziari in essi registrati;…
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Art. 83 undecies — Obblighi degli emittenti azioni
1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell’articolo 83 novies, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), dell’articolo 83 duodecies nonché, nell’ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall’emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi…
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Art. 79 terdecies — Individuazione delle autorità nazionali rilevanti
1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità rilevanti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.
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Art. 83 terdecies — Pagamento dei dividendi
1. In deroga all’articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all’articolo 83 quater, comma 3, è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall’emittente che stabilisce altresì le…
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Art. 79 septiesdecies — Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia e alla Consob [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia e la Consob ricevono, ciascuna secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, da parte del personale dei depositari centrali e dei soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme di cui al medesimo regolamento e la parte III, titolo II-bis e II-ter.2. Si…
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Art. 83 septies — Eccezioni opponibili
1. All’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l’emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.
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Art. 79 undevicies 1 — Disposizioni applicabili allo svolgimento di servizi e attività di investimento da parte dei depositari centrali
1. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo e dal titolo II-ter, ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e stabiliti nel territorio della Repubblica o stabiliti in un altro Stato membro aventi succursale in Italia, che svolgono servizi e attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati…
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Art. 83 quinquies — Diritti del titolare del conto
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell’articolo 83 quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in…
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Art. 83 novies 1 — Non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi
1. Gli intermediari e i depositari centrali comunicano al pubblico i corrispettivi per i servizi prestati ai sensi del capo I-bis della direttiva 2007/36/CE, distintamente per ciascun servizio.2. I corrispettivi che gli intermediari e i depositari centrali applicano agli azionisti, agli emittenti con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati…
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Art. 90 quater — Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera
1. Fatti salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno diritto di accedere direttamente e indirettamente alle controparti centrali stabilite nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle…
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Art. 83 duodecies — Identificazione degli azionisti
1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché l’esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di…
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Art. 79 duodecies — Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento UE n. 909/2014
1. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono: a) la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato; b) la Consob,…
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Art. 83 sexies — Diritto d’intervento in assemblea ed esercizio del voto
1. La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all’emittente, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell’emittente nei mercati regolamentati…
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Art. 79 undecies — Individuazione delle autorità nazionali competenti sui depositari centrali
1. La Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti per l’autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, secondo quanto disposto dai capi I e II.2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, autorizza la prestazione dei…
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Art. 80 — Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. L’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sensi del capo II del presente titolo. Esse possono…
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Art. 90 ter — Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading
1. La Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami e svolgere, d’intesa con la Banca d’Italia, le funzioni in materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.2. In…
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Art. 86 — Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati
1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi previsto dall’articolo 79 quindecies, comma 1, chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso il depositario centrale di titoli.2. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi…
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Art. 85 — Deposito accentrato
1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti dell’attività di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da 83 quater a 83 undecies.2. La clausola del contratto di deposito…
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Art. 84 — Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati
1. L’immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l’indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.2.…
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Art. 90 quinquies — Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera
1. Fatto salvo l’articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la…
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Art. 88 — Ritiro degli strumenti finanziari accentrati
1. Il depositario centrale di titoli mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.2. Il depositario centrale…
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Art. 87 — Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati
1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata al depositario centrale di titoli; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo.2. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il…
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Art. 89 — Aggiornamento del libro soci
1. Il depositario centrale di titoli comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini dell’aggiornamento del libro dei soci.
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Art. 90 — Gestione accentrata dei titoli di Stato
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con regolamento le modalità di individuazione dei depositari centrali dei titoli di Stato nonché i criteri per la fornitura dei relativi servizi.
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Art. 90 sexies — Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento
1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l’articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 , nonché gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti…
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Art. 55 ter — Piani di risanamento
1. Le Sim si dotano di un piano di risanamento individuale secondo quanto previsto dall’articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla…
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Art. 56 — Amministrazione straordinaria
1. La Banca d’Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell’ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando: a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,…
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Art. 58 — Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri
1. Quando a una impresa di investimento UE, a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia è revocata l’autorizzazione all’attività da parte dell’autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni…
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Art. 60 bis — Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, di una Sicav o di una Sicaf, ne dà comunicazione alla Banca d’Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento,…
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Art. 60 bis 3 — Risolvibilità
1. La Banca d’Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo è risolvibile secondo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate.2. La Banca d’Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11 è risolvibile, quando ne è l’autorità di risoluzione…
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Art. 62 bis — Sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e operatori principali
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, con regolamento può stabilire requisiti specifici per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e per i relativi gestori, individuare ulteriori modalità di negoziazione e/o tipologie di operatori ammessi su tali sedi, nonché definire criteri per attribuire la qualifica…
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Art. 55 quinquies — Intervento precoce
1. La Banca d’Italia può, sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure indicate agli articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una società posta al vertice di un gruppo ai sensi dell’articolo 11 al ricorrere dei presupposti indicati dall’articolo 69-octiesdecies del Testo unico…
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Art. 58 bis — Imprese di investimento operanti nell’Unione europea
1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, e delle imprese di investimento UE che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese…
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Art. 60 — Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri
1. Le succursali di imprese di investimento UE, di società di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o di banche UE insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un…
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Art. 62 quater — Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all’ingrosso
1. La Banca d’Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.2. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato: a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma…
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Art. 61 — Definizioni
1. Nella presente parte si intendono per: a) “strategia di market making”: ai fini degli articoli 65 sexies e 67 ter, la strategia perseguita da chi svolge negoziazioni algoritmiche quando, operando per conto proprio in qualità di membro o partecipante di una o più sedi di negoziazione, la strategia comporta l’immissione di quotazioni irrevocabili e…
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Art. 60 bis 4 bis — Strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale unitario minimo
1. Le Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell’articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.1-bis. Alle Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, e alle società del gruppo individuato ai sensi…
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Art. 60 bis 2 — Piani di risoluzione
1. La Banca d’Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza: a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; ovvero b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall’articolo…
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Art. 59 — Sistemi di indennizzo
1. Il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinato all’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB.2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l’organizzazione…
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Art. 60 bis 1 — Ambito di applicazione
1. Il presente Capo si applica alle Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.2. Le Sim che rientrano nel campo…
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Art. 62 ter — Vigilanza sulle sedi di negoziazione all’ingrosso
1. Ferme restando le competenze e i poteri della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia vigila sulle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d’Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, avendo riguardo…
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Art. 60 ter — Principi di regolamentazione
1. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dal presente titolo nell’osservanza dei principi di cui all’articolo 6, comma 01.
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Art. 61 bis — Principi di regolamentazione
1. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dalla presente parte nell’osservanza dei principi di cui all’articolo 6, comma 01.
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Art. 62 — Vigilanza sulle sedi di negoziazione
1. La Consob vigila sulle sedi di negoziazione e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d’Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.2. La Consob vigila affinché la regolamentazione del…
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Art. 60 bis 4 — Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi
1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonché gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Alle Sim di classe 1 si applica altresì il Titolo V del medesimo decreto legislativo. I provvedimenti, indicati all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta…
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Art. 55 sexies — Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico
1. La Banca d’Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall’articolo 6 bis del Testo Unico Bancario e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico.
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Art. 56 bis — Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
1. La Banca d’Italia , sentita la Consob può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento è pubblicato…
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Art. 55 quater — Sostegno finanziario di gruppo
1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell’articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 55 quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies,…
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Art. 79 quindecies — Regolamento dei servizi
1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, approva in sede di autorizzazione iniziale i regolamenti di cui al comma 1, ogni successiva modificazione e può richiedere di apportare modificazioni idonee a…
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Art. 57 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia o della CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero…
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Art. 79 duodevicies — Revisione legale dei conti
1. Ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.
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Art. 79 undevicies — Modifiche all’assetto di controllo
1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento delle partecipazioni che danno origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del depositario centrale di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.…
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Art. 79 vicies — Crisi
1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari…
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Art. 83 quaterdecies — Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro
1. Le disposizioni contenute nella presente sezione costituiscono disciplina applicabile, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, anche nel caso di emissione diretta o immissione di valori mobiliari regolati dalla legge italiana in un sistema di scritture contabili gestito da un depositario centrale stabilito in un altro…
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Art. 79 sexdecies — Sistemi interni di segnalazione delle violazioni [ABROGATO]
[1. Ai depositari centrali e ai soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014 si applica l’articolo 8-bis.]
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Art. 90 bis — Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica
1. La Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami ed esercitare, d’intesa con la Banca d’Italia, le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di: a) partecipanti, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014; b) emittenti, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 4,…