Autore: blob
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Art. 181 — Contratto di borsa a termine
1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l’apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell’apertura della procedura.2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell’apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente…
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Art. 182 — Associazione in partecipazione
1. L’associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’associante.2. L’associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.3. L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite…
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Art. 183 — Conto corrente, mandato, commissione
1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il…
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Art. 184 — Contratto di affitto di azienda
1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d’azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo…
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Art. 185 — Contratto di locazione di immobili
1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.2. Qualora, alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall’apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori,…
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Art. 186 — Contratto di appalto
1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte nel termine di sessanta giorni dall’apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.2. Nel caso di apertura…
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Art. 187 — Contratto di assicurazione
1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l’articolo 172, salvo il diritto di recesso dell’assicuratore a norma dell’articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell’assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi…
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Art. 188 — Contratto di edizione
1. Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.
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Art. 189 — Rapporti di lavoro subordinato
1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero…
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Art. 190 — Trattamento NASpI
1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui…
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Art. 191 — Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro
1. Al trasferimento di azienda nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d’azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l’articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni…
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Art. 192 — Clausola arbitrale
1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.
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Art. 193 — Sigilli
1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all’immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.2. Il curatore può…
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Art. 194 — Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione
1. Devono essere consegnati al curatore: a) il denaro contante; b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria. 2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti…
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Art. 195 — Inventario
1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire…
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Art. 196 — Inventario di altri beni
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell’inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o…
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Art. 197 — Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore
1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l’inventario, fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 196, comma 2.2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di…
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Art. 198 — Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio
1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con…
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Art. 199 — Fascicolo della procedura
1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.2.…
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Art. 200 — Avviso ai creditori e agli altri interessati
1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l’indirizzo del destinatario…
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Art. 201 — Domanda di ammissione al passivo
1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del…
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Art. 202 — Effetti della domanda
1. La domanda di cui all’articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all’esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell’articolo 235.
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Art. 203 — Progetto di stato passivo e udienza di discussione
1. Il curatore esamina le domande di cui all’articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché…
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Art. 204 — Formazione ed esecutività dello stato passivo
1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: a) i crediti condizionati…
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Art. 205 — Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo
1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.
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Art. 206 — Impugnazioni
1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.2. Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L’opposizione è proposta nei confronti del curatore.3.…
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Art. 207 — Procedimento
1. Le impugnazioni di cui all’articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell’errore o del documento di cui all’articolo 206, comma 5.2. Il ricorso deve contenere: a) l’indicazione del tribunale, del giudice…
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Art. 208 — Domande tardive
1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive.…
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Art. 209 — Previsione di insufficiente realizzo
1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente…
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Art. 210 — Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione
1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell’articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo 207, può modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione…
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Art. 211 — Esercizio dell’impresa del debitore
1. L’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività d’impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.3. Successivamente,…
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Art. 212 — Affitto dell’azienda o di suoi rami
1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all’articolo 213, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l’affitto dell’azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa.2. La…
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Art. 213 — Programma di liquidazione
1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa…
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Art. 214 — Vendita dell’azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco
1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con…
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Art. 215 — Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti
1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile.3. In alternativa alla cessione di…
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Art. 216 — Modalità della liquidazione
1. I beni acquisiti all’attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell’articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per…
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Art. 217 — Poteri del giudice delegato
1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all’articolo 216, comma…
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Art. 218 — Vendita dei diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi
1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
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Art. 219 — Procedimento di distribuzione della somma ricavata
1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell’articolo 137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e…
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Art. 220 — Procedimento di ripartizione
1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l’entità del passivo…
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Art. 221 — Ordine di distribuzione delle somme
1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine: a) per il pagamento dei crediti prededucibili; b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge; c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato…
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Art. 222 — Disciplina dei crediti prededucibili
1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio dell’impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 123;…
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Art. 223 — Conti speciali
1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall’articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.3. Il…
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Art. 224 — Crediti assistiti da prelazione
1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla…
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Art. 225 — Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
1. I creditori ammessi a norma dell’articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.
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Art. 226 — Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
1. Il creditore ammesso a norma dell’articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di…
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Art. 227 — Ripartizioni parziali
1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: a) ai creditori ammessi con riserva; b) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; c) ai creditori opponenti la cui domanda…
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Art. 228 — Scioglimento delle ammissioni con riserva
1. Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
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Art. 229 — Restituzione di somme riscosse
1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
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Art. 230 — Pagamento ai creditori
1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata,…
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Art. 231 — Rendiconto del curatore
1. Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili, dell’attività di gestione della procedura, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.2. Il giudice ordina il deposito del…
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Art. 232 — Ripartizione finale
1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato,…
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Art. 233 — Casi di chiusura
1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude: a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo; b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori…
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Art. 234 — Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura
1. La chiusura della procedura nel caso di cui all’articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti,…
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Art. 235 — Decreto di chiusura
1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall’articolo 45. Unitamente all’istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 130, comma 9.2.…
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Art. 236 — Effetti della chiusura
1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.2. Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 234.3. I creditori riacquistano il…
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Art. 237 — Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale
1. Salvo che sia stata pronunciata l’esdebitazione nei casi preveduti dall’articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in…
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Art. 238 — Concorso dei vecchi e nuovi creditori
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.
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Art. 239 — Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito…
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Art. 240 — Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale
1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da…
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Art. 241 — Esame della proposta e comunicazione ai creditori
1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica…
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Art. 242 — Concordato nel caso di numerosi creditori
1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
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Art. 243 — Voto nel concordato
1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 204, compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice…
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Art. 244 — Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono…
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Art. 245 — Giudizio di omologazione
1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l’omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se…
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Art. 246 — Efficacia del decreto
1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 245.2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione…
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Art. 247 — Reclamo
1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall’articolo 51,…
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Art. 248 — Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.2. I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i…
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Art. 249 — Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo…
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Art. 250 — Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.3. Il procedimento è regolato dall’articolo 41. Ad…
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Art. 251 — Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.2. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla…
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Art. 252 — Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale
1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto…
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Art. 253 — Nuova proposta di concordato
1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.
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Art. 254 — Doveri degli amministratori e dei liquidatori
1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.
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Art. 255 — Azioni di responsabilità
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell’articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire: a) l’azione sociale di responsabilità; b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, sesto comma, del codice civile; c) l’azione prevista dall’articolo 2476, ottavo comma, del codice civile; d) l’azione prevista dall’articolo 2497, quarto comma, del codice civile;…
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Art. 256 — Società con soci a responsabilità illimitata
1. La sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente…
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Art. 257 — Liquidazione giudiziale della società e dei soci
1. Nei casi previsti dall’articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.2. Il patrimonio della…
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Art. 258 — Effetti sulla società dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci
1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.
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Art. 259 — Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari
1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente.
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Art. 260 — Versamenti dei soci a responsabilità limitata
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.2. Contro il decreto emesso…
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Art. 261 — Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell’articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
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Art. 262 — Patrimoni destinati ad uno specifico affare
1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’articolo 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.2. Il curatore provvede a norma dell’articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione…
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Art. 263 — Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza
1. Se a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società, in quanto compatibili.2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di…
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Art. 264 — Attribuzione al curatore dei poteri dell’assemblea
1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 133.2. Il programma di liquidazione può…
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Art. 265 — Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società
1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle…
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Art. 266 — Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società
1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell’articolo 124.
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Art. 267 — Concordato del socio
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.
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Art. 268 — Liquidazione controllata
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi…
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Art. 269 — Domanda del debitore
1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.3. L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da…
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Art. 270 — Apertura della liquidazione controllata
1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 256.2. Con…
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Art. 271 — Concorso di procedure
1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l’accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l’integrazione della domanda.2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la…
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Art. 272 — Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione
1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l’elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell’articolo 270, comma 4. Il termine di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.2. Entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l’inventario dei beni del…
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Art. 273 — Formazione del passivo
1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all’indirizzo di posta elettronica certificato indicato…
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Art. 274 — Azioni del liquidatore
1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.2. Il liquidatore, sempre con l’autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far…
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Art. 275 — Esecuzione del programma di liquidazione
1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.2. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle…
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Art. 276 — Chiusura della procedura
1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l’articolo 233, in quanto compatibile.2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell’articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
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Art. 277 — Creditori posteriori
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei…
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Art. 278 — Oggetto e ambito di applicazione
1. L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non…
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Art. 279 — Condizioni temporali di accesso
1. Salvo il disposto dell’articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.2. [[ABROGATO]].
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Art. 280 — Condizioni per l’esdebitazione
1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che: a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione.…