Autore: blob
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Art. 66 — Verificazione
1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell’organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.2.…
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Art. 67 — Consulenza tecnica d’ufficio
1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l’incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura…
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Art. 68 — Termini e modalità dell’istruttoria
1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell’ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell’assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.2. Per l’assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il…
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Art. 69 — Surrogazione del giudice delegato all’istruttoria
1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all’esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.
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Art. 70 — Riunione dei ricorsi
1. Il collegio può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.
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Art. 71 — Fissazione dell’udienza
1. La fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.2. La parte può segnalare l’urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.3. Il presidente, decorso il termine per…
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Art. 71 bis — Effetti dell’istanza di prelievo
1. A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.
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Art. 72 — Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica questione
1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l’udienza di discussione.2. Il collegio, se rileva l’insussistenza dei presupposti di cui al comma 1,…
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Art. 72 bis — Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione
1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e…
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Art. 73 — Udienza di discussione
1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi.1-bis. Non è possibile disporre, [d’ufficio o] su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il…
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Art. 74 — Sentenze in forma semplificata
1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
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Art. 75 — Deliberazione del collegio
1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.
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Art. 76 — Modalità della votazione
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l’udienza.2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio…
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Art. 77 — Querela di falso
1. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia.3.…
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Art. 78 — Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria.2. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.
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Art. 79 — Sospensione e interruzione del processo
1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea.2. L’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L’interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria.3. Le ordinanze…
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Art. 80 — Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto
1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione.2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.3.…
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Art. 81 — Perenzione
1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall’articolo 82.
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Art. 82 — Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali
1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore, entro…
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Art. 83 — Effetti della perenzione
1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
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Art. 84 — Rinuncia
1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che…
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Art. 85 — Forma e rito per l’estinzione e per l’improcedibilità
1. L’estinzione e l’improcedibilità di cui all’articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a…
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Art. 86 — Procedimento di correzione
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con…
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Art. 87 — Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio
1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2 , ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:…
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Art. 88 — Contenuto della sentenza
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione “REPUBBLICA ITALIANA”.2. Essa deve contenere: a) l’indicazione del giudice adito e del collegio che l’ha pronunciata; b) l’indicazione delle parti e dei loro avvocati; c) le domande; d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con…
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Art. 89 — Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la…
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Art. 90 — Pubblicità della sentenza
1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o…
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Art. 91 — Mezzi di impugnazione
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
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Art. 92 — Termini per le impugnazioni
1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell’articolo 395 del codice di procedura civile…
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Art. 93 — Luogo di notificazione dell’impugnazione
1. L’impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell’atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare…
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Art. 94 — Deposito delle impugnazioni
1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.
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Art. 95 — Parti del giudizio di impugnazione
1. L’impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.2. L’impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall’articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.3. Se…
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Art. 96 — Impugnazioni avverso la medesima sentenza
1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.3. L’impugnazione incidentale di cui all’articolo 333 del codice di procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve…
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Art. 97 — Intervento nel giudizio di impugnazione
1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
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Art. 98 — Misure cautelari
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 111, il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni…
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Art. 99 — Deferimento all’adunanza plenaria
1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio può rimettere il ricorso all’esame dell’adunanza plenaria. L’adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può restituire gli atti…
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Art. 100 — Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali
1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.
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Art. 101 — Contenuto del ricorso in appello
1. Il ricorso in appello deve contenere l’indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l’impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l’esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente ai sensi dell’articolo 22,…
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Art. 102 — Legittimazione a proporre l’appello
1. Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.2. L’interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.
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Art. 103 — Riserva facoltativa di appello
1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l’appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l’appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.
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Art. 104 — Nuove domande ed eccezioni
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova…
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Art. 105 — Rimessione al primo giudice
1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l’ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha…
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Art. 106 — Casi di revocazione
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.3. Contro…
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Art. 107 — Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione
1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.
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Art. 108 — Casi di opposizione di terzo
1. Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo…
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Art. 109 — Competenza
1. L’opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.2. Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all’articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l’opposizione di terzo è già stata…
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Art. 110 — Motivi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
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Art. 111 — Sospensione della sentenza
1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2,…
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Art. 112 — Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essereeseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.2. L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti…
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Art. 113 — Giudice dell’ottemperanza
1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all’articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei…
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Art. 114 — Procedimento
1. L’azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.2. Unitamente al ricorso è depositato in copia…
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Art. 115 — Iscrizione di ipoteca
1. [Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.]2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l’esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l’iscrizione di ipoteca.3. [Ai…
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Art. 116 — Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato.…
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Art. 117 — Ricorsi avverso il silenzio
1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’articolo 31, comma 2.2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine…
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Art. 118 — Decreto ingiuntivo
1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l’ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L’opposizione si propone con ricorso.
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Art. 119 — Rito abbreviato comune a determinate materie
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a…
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Art. 120 — Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)
1. Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori,…
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Art. 121 — Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni
1. Il giudice che annulla l’aggiudicazione o gli affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell’articolo 120 dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi: a) se l’aggiudicazione è avvenuta senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando…
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Art. 122 — Inefficacia del contratto negli altri casi
1. Fuori dei casi indicati dall’articolo 121, comma 1, e dall’articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del…
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Art. 123 — Sanzioni alternative
1. Nei casi di cui all’articolo 121, comma 5, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente: a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato –…
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Art. 124 — Tutela in forma specifica e per equivalente
1. L’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e di stipulare il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se non dichiara l’inefficacia del contratto, il giudice dispone il risarcimento per equivalente del danno subito e provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie…
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Art. 125 — Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche
1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell’articolo 122, si applicano…
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Art. 126 — Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
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Art. 127 — Esenzione dagli oneri fiscali
1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.
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Art. 128 — Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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Art. 129 — Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali
1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se…
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Art. 130 — Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti: a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell’ente…
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Art. 131 — Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni
1. L’appello avverso le sentenze di cui all’articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell’albo pretorio del comune.2. Il presidente…
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Art. 132 — Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo
1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.2. L’atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine…
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Art. 133 — Materie di giurisdizione esclusiva
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo; 2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi…
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Art. 134 — Materie di giurisdizione estesa al merito
1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto: a) l’attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell’ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV; b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa; c) le sanzioni pecuniarie la cui…
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Art. 135 — Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal…
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Art. 136 — Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia…
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Art. 137 — Norma finanziaria
1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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ALLEGATO 4 – Codice del processo amministrativo
Art. 1 Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 42 è sostituito dal seguente: “Art. 42. La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali…
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Art. 1 — Gli organi della giurisdizione tributaria
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo grado e dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e…
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Art. 2 — Oggetto della giurisdizione tributaria
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto…
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Art. 3 — Difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.
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Art. 4 — Competenza per territorio
1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di…
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Art. 4 bis — Competenza del giudice monocratico
1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.3.…
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Art. 5 — Incompetenza
1. La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile.2. L’incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevabile, anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.3. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria…
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Art. 6 — Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. L’astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.2. Il giudice tributario ha l’obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel caso di cui all’art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro…
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Art. 7 — Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta.2. Le corti di giustizia tributaria di primo e…
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Art. 8 — Errore sulla norma tributaria
1. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
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Art. 9 — Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. Il personale dell’ufficio di segreteria assiste la corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.2. Le attività dell’ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.
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Art. 10 — Le parti
1. Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo…
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Art. 11 — Capacità di stare in giudizio
1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.2. L’ufficio dell’Agenzia…
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Art. 12 — Assistenza tecnica
1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.…
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Art. 13 — Assistenza tecnica gratuita [ABROGATO]
[1. È assicurata innanzi alle commissioni tributarie ai non abbienti l’assistenza tecnica gratuita, secondo le disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, e successive modificazioni e integrazioni. L’attività gratuita di assistenza tecnica è obbligatoria per tutti i soggetti indicati nell’art. 12, comma 2. 2. È costituita presso ogni commissione tributaria la commissione per l’assistenza…
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Art. 14 — Litisconsorzio ed intervento
1. Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la…
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Art. 15 — Spese del giudizio
1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base…
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Art. 16 — Comunicazioni e notificazioni
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di…
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Art. 16 bis — Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici
1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore…
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Art. 17 — Luogo delle comunicazioni e notificazioni
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia…
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Art. 17 bis — Il reclamo e la mediazione [ABROGATO]
[1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile…
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Art. 22 — Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato…
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Art. 23 — Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l’interessato, all’atto della denuncia, trasmette al comune l’autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.
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Art. 24 — Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 21 può essere espressa nell’ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
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Art. 25 — Conferenza di servizi
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l’assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l’autorizzazione di…
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Art. 26 — Valutazione di impatto ambientale
1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.2. Qualora prima dell’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile…