Autore: blob
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Art. 58 — Comitato permanente di promozione del turismo in Italia
1. Al fine di promuovere un’azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di…
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Art. 59 — Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero
1. Al fine di promuovere l’offerta turistica italiana, è istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di…
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Art. 60 — Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia
1. È istituita l’attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell’immagine dell’Italia…
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Art. 61 — Caratteristiche dell’attestazione
1. L’attestazione di cui all’articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d’argento e stella d’oro.2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie d’argento e 50 medaglie…
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Art. 62 — Modalità di attribuzione
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo – 27 settembre – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.2. L’accertamento dei…
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Art. 63 — Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero
1. È istituita l’attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti all’estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici…
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Art. 64 — Caratteristiche dell’attestazione
1. L’attestazione di cui all’articolo 63 comprende tre livelli crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d’argento e medaglia d’oro.2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.3. Il contingente annuale di attestazione è fissato in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie d’argento e 50 medaglie…
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Art. 65 — Modalità di attribuzione
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo – 27 settembre – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.2. L’accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente…
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Art. 66 — Standard dell’offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale
1. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle attività istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati.2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare,…
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Art. 67 — Composizione delle controversie in materia di turismo
1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto…
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Art. 68 — Assistenza al turista
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell’ambito delle attività istituzionali, assicura l’assistenza al turista, anche attraverso call center. È altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti esponenziali per la rappresentanza…
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Art. 69 — Gestione dei reclami
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ricevuta l’istanza di cui all’articolo 68, avvia senza ritardo l’attività istruttoria, informando contestualmente il reclamante, l’impresa o l’operatore turistico interessato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza.2. Nel corso dell’istruttoria il Dipartimento per e lo sviluppo e la competitività del turismo può…
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Art. 1 — Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione,…
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Art. 2 — Finalità
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione…
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Art. 3 — Criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi
1. [Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute.]2. [Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della…
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Art. 3 bis — Principi sulla produzione del diritto ambientale
1. I principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell’ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario.2. I principi previsti dalla…
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Art. 3 ter — Principio dell’azione ambientale
1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente,…
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Art. 3 quater — Principio dello sviluppo sostenibile
1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore…
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Art. 3 quinquies — Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale;2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non…
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Art. 3 sexies — Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può…
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Art. 3 septies — Interpello in materia ambientale
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero…
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Art. 4 — Finalità
Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione: a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente; b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la…
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Art. 5 — Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento…
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Art. 6 — Oggetto della disciplina
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori…
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Art. 7 — Competenze in materia di VAS e di AIA
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione…
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Art. 7 bis — Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA
1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA…
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Art. 8 — Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS
1. Il supporto tecnico-scientifico all’autorità competente per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero…
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Art. 8 bis — Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC
1. La Commissione istruttoria per l’IPPC, di cui all’articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l’attività di supporto scientifico per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme…
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Art. 9 — Norme procedurali generali
1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi2. L’autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che…
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Art. 10 — Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale
1. Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.1-bis. [Nei casi di cui al comma 1, lo studio di…
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Art. 11 — Modalità di svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3 bis; b)…
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Art. 12 — Verifica di assoggettabilità
1. Nel caso di piani e programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma,…
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Art. 13 — Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri, dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata…
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Art. 14 — Consultazione
1. L’avviso al pubblico di cui all’articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno: a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l’autorità procedente; b) la data dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VAS e l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32; c) una breve descrizione del piano e del programma e dei…
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Art. 15 — Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione
1. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnicoistruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di…
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Art. 16 — Decisione
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o programma.
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Art. 17 — Informazione sulla decisione
1. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate: a) il parere motivato espresso dall’autorità competente; b)…
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Art. 18 — Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche…
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Art. 19 — Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
1. Il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33.2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione…
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Art. 20 — Consultazione preventiva
1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine,…
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Art. 21 — Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all’autorità competente, in…
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Art. 22 — Studio di impatto ambientale
1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall’autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all’articolo 21, qualora attivata.2. Sono a carico del proponente i…
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Art. 23 — Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
1. Il proponente presenta l’istanza di VIA trasmettendo all’autorità competente in formato elettronico: a) il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g); b) lo studio di impatto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 32; e) l’avviso al pubblico, con i contenuti…
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Art. 24 — Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
1. Della presentazione dell’istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell’autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla…
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Art. 24 bis — Inchiesta pubblica
1. L’autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all’articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall’autorità…
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Art. 25 — Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
1. L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti…
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Art. 26 — Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori
1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell’autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.2. L’autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni: a) il provvedimento di VIA; b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del…
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Art. 26 bis — Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 27 bis, l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la…
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Art. 27 — Provvedimento unico in materia ambientale
1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all’autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta…
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Art. 27 bis — Provvedimento autorizzatorio unico regionale
1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e…
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Art. 27 ter — Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica
1. Nell’ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a…
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Art. 28 — Monitoraggio
1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.2. L’autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1…
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Art. 29 — Sistema sanzionatorio
1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all’articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto…
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Art. 29 bis — Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
1. L’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all’articolo 29 sexies, comma 9-bis, e all’articolo 29 octies. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l’autorità competente utilizza quale riferimento per…
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Art. 29 ter — Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. Ai fini dell’esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell’adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29 sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente…
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Art. 29 quater — Procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
1. Per gli impianti di competenza statale la domanda è presentata all’autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 29 duodecies, comma 2.2. L’autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine…
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Art. 29 quinquies — Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale
1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell’Unione delle province italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell’ISPRA, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e…
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Art. 29 sexies — Autorizzazione integrata ambientale
1. L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29 septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. L’autorizzazione integrata ambientale…
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Art. 29 septies — Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili…
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Art. 29 octies — Rinnovo e riesame
1. L’autorità competente riesamina periodicamente l’autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione. Nel caso di installazioni…
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Art. 29 nonies — Modifica degli impianti o variazione del gestore
1. Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro…
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Art. 29 decies — Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all’autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.2. A far data…
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Art. 29 undecies — Incidenti o imprevisti
1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente, il gestore informa immediatamente l’autorità competente e l’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29 decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per…
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Art. 29 duodecies — Comunicazioni
1. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi aggiornamenti, nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. L’obbligo si intende ottemperato…
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Art. 29 terdecies — Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti trasmettono periodicamente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale , una comunicazione relativa all’applicazione del presente titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite…
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Art. 29 quattuordecies — Sanzioni
1. Chiunque esercita una delle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e’ punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l’esercizio non…
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Art. 30 — Impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d’intesa tra le autorità competenti.2. Nel caso di piani e programmi…
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Art. 31 — Attribuzione competenze
1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del…
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Art. 32 — Consultazioni transfrontaliere
1. In caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri…
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Art. 32 bis — Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’Unione europea, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29 ter, 29 quater e…
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Art. 33 — Oneri istruttori
1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente…
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Art. 34 — Norme tecniche, organizzative e integrative
1. [Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del…
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Art. 35 — Disposizioni transitorie e finali
1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni…
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Art. 36 — Abrogazioni e modifiche
1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata…
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Art. 37 — Compiti istruttori della commissione tecnico-consultiva [ABROGATO]
[1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale dei progetti di opere ed interventi di competenza dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui all’articolo 6. A tal fine il vicepresidente competente, per ogni progetto inviatogli ai sensi dell’articolo 26, comma 1, provvede alla costituzione di apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all’articolo 6,…
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Art. 38 — Fase preliminare e verifica preventiva [ABROGATO]
[1. Per i progetti di cui all’articolo 35, la Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 6 provvede all’istruttoria anche per le fasi preliminari ed eventuali di verifica preventiva, di cui, rispettivamente, agli articoli 26, comma 3, 27, comma 2, 32 e 36, comma 3.2. Ai fini di cui al comma 1, le relative richieste sono rivolte…
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Art. 39 — Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri [ABROGATO]
[1. Qualora l’opera o l’intervento progettato possa avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro dell’Unione europea, ovvero qualora lo Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, al medesimo Stato devono essere trasmesse quanto meno: a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo…
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Art. 40 — Effetti del giudizio di compatibilità ambientale [ABROGATO]
[1. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati. In particolare, le informazioni messe a disposizione del pubblico comprendono: il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano; i…
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Art. 41 — Controlli successivi [ABROGATO]
[1. Qualora durante l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 35 la Commissione di cui all’articolo 6 ravvisi situazioni contrastanti con il giudizio espresso sulla compatibilità ambientale del progetto, oppure comportamenti contrastanti con le prescrizioni ad esso relative o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ne dà tempestiva comunicazione al Ministro…
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Art. 42 — Progetti sottoposti a via in sede regionale o provinciale [ABROGATO]
[1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede regionale o provinciale i progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all’articolo 23, salvo si tratti di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione statale o aventi impatto ambientale interregionale o internazionale ai sensi dell’articolo 35.2. Le regioni e le province autonome di…
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Art. 43 — Procedure di via in sede regionale o provinciale [ABROGATO]
[1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione di impatto ambientale dei progetti di cui all’articolo 42,…
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Art. 44 — Termini del procedimento [ABROGATO]
[1. Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilità dei termini per la conclusione della procedura sino ad un massimo di sessanta giorni.]
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Art. 45 — Coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi [ABROGATO]
[1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità per l’armonizzazione, il coordinamento e, se possibile, l’integrazione della procedura di valutazione dell’impatto ambientale con le procedure ordinarie di assenso alla realizzazione delle opere.2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano e specificano, in relazione…
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Art. 46 — Procedure semplificate ed esoneri [ABROGATO]
[1. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o piccole imprese, nonché per le richieste di verifica di cui all’articolo 32, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità semplificate.2. Per i progetti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), le regioni e…
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Art. 47 — Obblighi di informazione [ABROGATO]
[1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.]
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Art. 48 — Abrogazioni [ABROGATO]
[1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono abrogati: a) l’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) l’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile…
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Art. 49 — Provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali [ABROGATO]
[ 1. Il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In sede di prima attuazione del presente decreto, i componenti delle commissioni tecnico-consultive di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all’articolo…
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Art. 50 — Adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali [ABROGATO]
[1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché le disposizioni legislative e regolamentari emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del presente decreto entrino in vigore entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto. In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le norme della…
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Art. 51 — Regolamenti e norme tecniche integrative – autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese [ABROGATO]
[1. Al fine di semplificare le procedure di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, con appositi regolamenti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate norme puntuali per una migliore integrazione di dette valutazioni negli specifici procedimenti amministrativi vigenti di approvazione o autorizzazione dei…
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Art. 52 — Entrata in vigore [ABROGATO]
[1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a…
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Art. 53 — Finalità
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.2. Per il conseguimento delle finalità di cui al…
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Art. 54 — Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per: [a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;] b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate; c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e…
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Art. 55 — Attività conoscitiva
1. Nell’attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all’articolo 53 e riferita all’intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;…
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Art. 56 — Attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione
1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all’articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in particolare: a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici,…
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Art. 57 — Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto: a) su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: 1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 55 e 56, nonché…
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Art. 57 bis — Comitato interministeriale per la transizione ecologica
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione e con compiti volti a rafforzare l’approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, ferme restando le competenze del Comitato…
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Art. 58 — Competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.2. In particolare, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) formula proposte, sentita…
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Art. 59 — Competenze della Conferenza Stato-regioni
1. La Conferenza Stato-regioni formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 57, in ordine alle attività ed alle finalità di cui alla presente sezione, ed ogni qualvolta ne è richiesta dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare: a)…
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Art. 60 — Competenze dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA
1. Ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPAR esercita, mediante il Servizio geologico d’Italia Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni: a) svolgere l’attività conoscitiva, qual è definita all’articolo 55; b) realizzare il sistema informativo unico…
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Art. 61 — Competenze delle regioni
1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell’ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d’intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare: a) collaborano nel rilevamento e nell’elaborazione dei…