Autore: blob
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Art. 283 — Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo; b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo…
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Art. 284 — Installazione o modifica
1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l’installatore verifica e dichiara anche che l’impianto è dotato della attestazione prevista all’articolo 282, comma 2-bis. In caso di modifica di impianti…
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Art. 285 — Caratteristiche tecniche
1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell’allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell’aria previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010. possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche,…
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Art. 286 — Valori limite di emissione
1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell’aria previsti dal decreto legislativo…
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Art. 287 — Abilitazione alla conduzione
1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli…
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Art. 288 — Controlli e sanzioni
1. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l’installatore che non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente…
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Art. 289 — Abrogazioni
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.
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Art. 290 — Disposizioni transitorie e finali
1. [Alla modifica e all’integrazione dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalità previste dall’articolo 281, comma 5.] 2. L’installazione di impianti termici civili centralizzati può essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata dai…
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Art. 291 — Campo di applicazione
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche…
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Art. 292 — Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta.2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni: a) olio combustibile pesante: 1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC…
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Art. 293 — Combustibili consentiti
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elencati nell’allegato…
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Art. 294 — Prescrizioni per il rendimento di combustione
1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall’allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini…
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Art. 295 — Combustibili per uso marittimo
1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, a bordo di navi di qualsiasi bandiera, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo, dal 18…
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Art. 296 — Controlli e sanzioni
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, comma 4, Chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito: a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della…
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Art. 297 — Abrogazioni
1. Sono abrogati, escluse le diposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza, l’articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e l’articolo 2 del decreto-legge 7…
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Art. 298 — Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente titolo relative agli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto si applicano agli impianti termici civili di cui all’articolo 290, comma 3, a partire dalla data in cui è effettuato l’adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 281, comma 3.2. Alla modifica e all’integrazione dell’Allegato…
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Art. 298 bis — Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio (e solfati di calcio)
1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi di produzione di biossido di titanio, l’immersione, l’iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d’acqua e nel mare dei seguenti rifiuti: a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall’acido solforico o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il…
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Art. 298 ter — Principi generali
1. La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica: a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività; b) al danno ambientale causato da un’attività diversa da quelle elencate nell’allegato 5 alla…
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Art. 299 — Competenze ministeriali
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all’ambiente.2. L’azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.3. L’azione…
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Art. 300 — Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11…
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Art. 301 — Attuazione del principio di precauzione
1. In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.2. L’applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a…
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Art. 302 — Definizioni
1. Lo stato di conservazione di una specie è considerato favorevole quando: a) i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali; b) l’area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile; c) esiste, e…
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Art. 303 — Esclusioni
1. La parte sesta del presente decreto: a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da: 1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione; 2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili; b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di…
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Art. 304 — Azione di prevenzione
1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.2. L’operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla…
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Art. 305 — Ripristino ambientale
1. Quando si è verificato un danno ambientale, l’operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all’articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L’operatore ha inoltre l’obbligo di adottare immediatamente: a) tutte le iniziative praticabili per…
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Art. 306 — Determinazione delle misure per il ripristino ambientale
1. Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all’allegato 3 alla parte sesta del presente decreto e le presentano per l’approvazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall’evento dannoso, a meno che questi non abbia già…
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Art. 306 bis — Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale
1. Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell’art. 185 del c.p.c., nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all’allegato 3 alla presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del…
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Art. 307 — Notificazione delle misure preventive e di ripristino
1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all’operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.
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Art. 308 — Costi dell’attività di prevenzione e di ripristino
1. L’operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.2. Fatti salvi i commi 4, 5 e 6, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recupera, anche attraverso garanzie reali o fideiussioni bancarie a prima…
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Art. 309 — Richiesta di intervento statale
1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente…
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Art. 310 — Ricorsi
1. I soggetti di cui all’articolo 309, comma 1, sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per…
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Art. 311 — Azione risarcitoria in forma specifica
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.2. Quando si verifica un danno ambientale…
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Art. 312 — Istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza ministeriale
1. L’istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza ministeriale di cui all’articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l’accertamento dei fatti, per l’individuazione dei trasgressori, per l’attuazione delle misure a tutela dell’ambiente e per il risarcimento dei danni, può delegare…
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Art. 313 — Ordinanza
1. Qualora all’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 312 sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio…
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Art. 314 — Contenuto dell’ordinanza
1. L’ordinanza contiene l’indicazione specifica del fatto, commissivo o omissivo, contestato, nonché degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l’individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l’identificazione dei trasgressori.2. L’ordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in applicazione dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per…
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Art. 315 — Effetti dell’ordinanza sull’azione giudiziaria
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che abbia adottato l’ordinanza di cui all’articolo 313 non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell’intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.
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Art. 316 — Ricorso avverso l’ordinanza
1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di cui all’articolo 313, può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale competente in relazione al luogo nel quale si è prodotto il danno ambientale.2. Il trasgressore può far precedere l’azione giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui all’articolo 310, commi 2 e 3.3.…
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Art. 317 — Riscossione dei crediti e fondo di rotazione
1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, nell’ammontare determinato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.2. Nell’ordinanza o nella…
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Art. 318 — Norme transitorie e finali
1. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2003.2. Sono abrogati: a) l’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad eccezione del comma 5; b) l’articolo 9, comma 3, del decreto…
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Art. 318 bis — Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
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Art. 318 ter — Prescrizioni
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo…
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Art. 318 quater — Verifica dell’adempimento
1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma…
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Art. 318 quinquies — Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318…
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Art. 318 sexies — Sospensione del procedimento penale
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318 quater, commi 2 e 3, del presente decreto.2. Nel caso previsto dall’articolo 318…
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Art. 318 septies — Estinzione del reato
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 318 quater, comma 2.2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma…
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Art. 318 octies — Norme di coordinamento e transitorie
1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte.
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Art. 1 — Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; [a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza…
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Art. 2 — Finalità e ambito di applicazione
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e…
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Art. 3 — Diritto all’uso delle tecnologie
1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.1-bis.…
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Art. 3 bis — Identità digitale e Domicilio digitale
01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64 bis.1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i…
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Art. 4 — Partecipazione al procedimenti amministrativo informatico [ABROGATO]
[1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso…
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Art. 5 — Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la…
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Art. 5 bis — Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.2. Con decreto del…
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Art. 6 — Utilizzo del domicilio digitale
1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui…
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Art. 6 bis — Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso…
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Art. 6 ter — Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo…
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Art. 6 quater — Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’indice di cui all’articolo 6 bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all’AgID,…
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Art. 6 quinquies — Consultazione e accesso
1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.2. L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater, è effettuata secondo le modalità fissate…
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Art. 7 — Diritto a servizi on-line semplici e integrati
01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,…
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Art. 8 — Alfabetizzazione informatica dei cittadini
1. Lo Stato e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei servizi digitali delle…
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Art. 8 bis — Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici…
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Art. 17 ter — Degli atti in generale
1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all’articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli…
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Art. 18 — Il ricorso
1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado.2. Il ricorso deve contenere l’indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio…
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Art. 19 — Atti impugnabili e oggetto del ricorso
1. Il ricorso può essere proposto avverso: a) l’avviso di accertamento del tributo; b) l’avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l’avviso di mora; e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29…
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Art. 20 — Proposizione del ricorso
1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.3. Resta fermo quanto disposto…
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Art. 21 — Termine per la proposizione del ricorso
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all’articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla…
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Art. 22 — Costituzione in giudizio del ricorrente
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di…
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Art. 23 — Costituzione in giudizio della parte resistente
1. L’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.2.…
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Art. 24 — Produzione di documenti e motivi aggiunti
1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.2. L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle…
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Art. 25 — Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di parte
1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti…
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Art. 25 bis — Potere di certificazione di conformità
1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore,…
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Art. 26 — Assegnazione del ricorso
1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all’art. 29, comma 1, il presidente della commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima…
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Art. 27 — Esame preliminare del ricorso
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di…
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Art. 28 — Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notificazione, a pena d’inammissibilità rilevabile d’ufficio, effettua…
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Art. 29 — Riunione dei ricorsi
1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su…
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Art. 30 — Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
1. Se non ritiene di adottare preliminarnente i provvedimenti di cui all’art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.2. Resta salvo quanto disposto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge…
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Art. 31 — Avviso di trattazione
1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno dieci giorni liberi prima .2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.
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Art. 32 — Deposito di documenti e di memorie
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1.2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.3. Nel solo caso di trattazione della controversia…
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Art. 33 — Trattazione in camera di consiglio
1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione.…
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Art. 34 — Discussione in pubblica udienza
1. All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.2. Dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario.3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o…
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Art. 34 bis — Udienza a distanza
1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto…
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Art. 35 — Deliberazioni del collegio giudicante
1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai…
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Art. 36 — Contenuto della sentenza
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.2. La sentenza deve contenere: 1) l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; 3) le richieste delle parti; 4) la succinta esposizione dei motivi in…
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Art. 37 — Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre…
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Art. 38 — Richiesta di copie e notificazione della sentenza
1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.2. Le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell’articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l’originale o copia autentica dell’originale…
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Art. 39 — Sospensione del processo
1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.1-bis. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro…
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Art. 40 — Interruzione del processo
1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o…
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Art. 41 — Provvedimenti sulla sospensione e sull’interruzione del processo
1. La sospensione è disposta e l’interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell’art. 28.
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Art. 42 — Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo
1. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo.2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo seguente.
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Art. 43 — Ripresa del processo sospeso o interrotto
1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell’art. 30.2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione del…
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Art. 44 — Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo…
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Art. 45 — Estinzione del processo per inattività delle parti
1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico…
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Art. 46 — Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma…
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Art. 47 — Sospensione dell’atto impugnato
1. Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell’articolo 62 bis la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato…
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Art. 47 bis — Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie
1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell’esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: “decisione di recupero”, la corte di…
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Art. 47 ter — Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione
1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma…
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Art. 48 — Conciliazione fuori udienza
1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere.…
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Art. 48 bis — Conciliazione in udienza
1. Ciascuna parte entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.2. All’udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo.3. La conciliazione si perfeziona con la…
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Art. 48 bis 1 — Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria
1. La corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali.2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con…
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Art. 48 ter — Definizione e pagamento delle somme dovute
1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella…