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Art. 37 — Cessazione dell’attività
1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l’attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al AgID e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.2. Il prestatore di cui al comma 1…
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Art. 38 — Trasferimenti di fondi
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le Linee guida, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, nonché il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d’Italia.
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Art. 39 — Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida.
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Art. 40 — Formazione di documenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida.2. [Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici…
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Art. 40 bis — Protocollo informatico
1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all’articolo 3 bis, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all’articolo 65 in conformità…
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Art. 40 ter — Sistema pubblico di ricerca documentale
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all’articolo 40…
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Art. 41 — Procedimento e fascicolo informatico
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64 bis.1-bis. [La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti…
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Art. 42 — Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle Linee guida.
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Art. 43 — Conservazione ed esibizione dei documenti
1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da…
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Art. 44 — Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l’indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all’articolo 40-ter nel rispetto delle Linee…
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Art. 44 bis — Conservatori accreditati [ABROGATO]
[1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l’accreditamento presso AgID secondo le regole tecniche di cui…
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Art. 45 — Valore giuridico della trasmissione
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al…
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Art. 46 — Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento…
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Art. 47 — Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.1-bis. L’inosservanza della disposizione di…
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Art. 48 — Posta elettronica certificata
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.2. La trasmissione del documento informatico per via…
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Art. 49 — Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi…
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Art. 50 — Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai…
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Art. 50 bis — Continuità operativa [ABROGATO]
[1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell’attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell’informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione…
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Art. 50 ter — Piattaforma Digitale Nazionale Dati
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto…
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Art. 50 quater — Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione
1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l’obbligo del concessionario di rendere disponibili all’amministrazione concedente,…
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Art. 51 — Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
1. Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture.1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la…
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Art. 52 — Accesso telematico e riutilizzo dei dati
1. [L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei…
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Art. 53 — Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo…
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Art. 54 — Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente.
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Art. 55 — Consultazione delle iniziative normative del Governo [ABROGATO]
[1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati…
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Art. 56 — Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti.2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel…
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Art. 57 — Moduli e formulari [ABROGATO]
[1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle…
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Art. 57 bis — Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni [ABROGATO]
[1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l’indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e…
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Art. 58 — Modalità della fruibilità del dato [ABROGATO]
[1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e).…
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Art. 59 — Dati territoriali
1. [Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.]2. [E’ istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali…
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Art. 60 — Base di dati di interesse nazionale
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono…
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Art. 61 — Delocalizzazione dei registri informatici
1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le Linee guida, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente.
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Art. 62 — Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR
1. È istituita presso il Ministero dell’interno l’ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60, che subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero…
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Art. 62 bis — Banca dati nazionale dei contratti pubblici
1.Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza…
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Art. 62 ter — Anagrafe nazionale degli assistiti
1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre…
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Art. 62 quater — Anagrafe nazionale dell’istruzione
1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell’istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell’ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell’istruzione, l’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST).2. L’ANIST, realizzata dal Ministero dell’istruzione, subentra, per tutte le finalità previste…
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Art. 62 quinquies — Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore
1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell’università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell’università e della ricerca, l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS).2. L’ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui…
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Art. 63 — Organizzazione e finalità dei servizi in rete [ABROGATO]
[1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di…
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Art. 64 — Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1. [La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’identificazione informatica.]2. [Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica…
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Art. 64 bis — Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all’articolo 7,…
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Art. 64 ter — Piattaforma di gestione deleghe
1. Il cittadino iscritto nell’ANPR può delegare l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l’identificazione informatica a non più di due soggetti iscritti nell’ANPR, titolari dell’identità digitale di cui all’articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.2. Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1 tramite la…
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Art. 64 quater — Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet
1. Al fine di valorizzare e rafforzare l’interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all’articolo 50 ter, nonché di favorire la diffusione e l’utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).2. Il Sistema IT-Wallet…
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Art. 65 — Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20; b) ovvero, quando l’istante…
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Art. 66 — Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità elettronica sono definite dal comma 2-bis dell’articolo 7 vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l’uso della carta nazionale…
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Art. 67 — Modalità di sviluppo ed acquisizione [ABROGATO]
[1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare una o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle…
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Art. 68 — Analisi comparativa delle soluzioni
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo…
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Art. 69 — Riuso delle soluzioni e standard aperti
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie…
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Art. 70 — Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili [ABROGATO]
[1. AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi…
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Art. 71 — Regole tecniche
1. L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del presente Codice. Le Linee guida…
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Art. 72 — Definizioni relative al sistema pubblico di connettività [ABROGATO]
[1. Ai fini del presente decreto si intende per:a) “trasporto di dati”: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;b) “interoperabilità di base”: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni…
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Art. 73 — Sistema pubblico di connettività SPC
1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l’interoperabilità tra i sistemi…
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Art. 74 — Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni [ABROGATO]
[1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l’infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all’estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.]
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Art. 75 — Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all’esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 73, comma 3-quater.3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida,…
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Art. 76 — Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico diconnettività
1. Gli scambi di documenti informatici nell’ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.
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Art. 76 bis — Costi del SPC
1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l’interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L’eventuale parte del contributo di cui all’articolo…
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Art. 77 — Finalità del Sistema pubblico di connettività [ABROGATO]
[1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;b) garantire l’interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli…
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Art. 78 — Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività [ABROGATO]
[1. Le pubbliche amministrazioni nell’ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 73, comma 3-bis. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito,…
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Art. 79 — Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività [ABROGATO]
[1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC.2. La Commissione:a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure…
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Art. 80 — Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività [ABROGATO]
[1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta…
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Art. 81 — Ruolo di DigitPA [ABROGATO]
[1. DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2.2. DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la…
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Art. 82 — Fornitori del Sistema pubblico di connettività [ABROGATO]
[1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all’articolo 77.2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall’articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell’applicazione della disciplina…
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Art. 83 — Contatti quadro [ABROGATO]
[1. Al fine della realizzazione del SPC, DigitPA a livello nazionale e le regioni nell’ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente,…
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Art. 84 — Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione [ABROGATO]
[1. Le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano a DigitPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui…
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Art. 85 — Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni [ABROGATO]
[1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l’esigenza di connettività verso l’estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale…
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Art. 86 — Compiti e oneri di DigitPA [ABROGATO]
[1. DigitPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all’articolo 83.2. DigitPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del…
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Art. 87 — Regolamenti [ABROGATO]
[1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo…
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Art. 88 — Norme transitorie per la firma digitale [ABROGATO]
[1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell’elenco pubblico già tenuto dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.]
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Art. 89 — Aggiornamenti [ABROGATO]
[1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice]
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Art. 90 — Oneri finanziari
1. All’attuazione del presente Codice si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
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Art. 91 — Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10;…
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Art. 92 [ABROGATO]
[1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.]
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Art. 1 — Finalità e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all’articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui…
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Art. 2 — Unità da diporto utilizzata a fini commerciali
1. L’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio; b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto; c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;…
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Art. 2 bis — Nautica sociale
1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale: a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;…
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Art. 3 — Definizioni
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht: si intende ogni unità di cui all’articolo 2 del presente codice, nonché le navi…
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Art. 4 — Ambito di applicazione [ABROGATO]
[1. Le disposizioni del presente capo si applicano: a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a: 1) unità da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di lunghezza compresa tra devirgolacinque e ventiquattro metri; 2) moto d’acqua, come definite dall’articolo 5; 3) componenti di cui all’allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente…
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Art. 5 — Definizioni [ABROGATO]
[1. Ai fini del presente capo, si intende per: a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più altri componenti; b) moto d’acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d’acqua come fonte…
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Art. 6 — Requisiti essenziali di sicurezza [ABROGATO]
[1. I prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente e dei consumatori indicati nell’allegato II.2. I motori entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in aderenza alla normativa…
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Art. 7 — Immissione in commercio e messa in servizio [ABROGATO]
[1. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio per uso conforme alla loro destinazione i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all’articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all’articolo 8.2. Possono, inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso i motori…
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Art. 8 — Marcatura CE di conformità [ABROGATO]
[1. Quando sono immessi sul mercato, i seguenti prodotti devono recare la marcatura CE di conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell’Unione europea, secondo le modalità di cui all’allegato III; a) unità da diporto, moto d’acqua e componenti di cui all’allegato I, considerati conformi ai corrispondenti requisiti essenziali di cui all’allegato II;…
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Art. 9 — Valutazione della conformità [ABROGATO]
[1. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, il costruttore o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea espletano le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4. Per le unità da diporto, in caso di valutazione della conformità successiva alla costruzione, se né il…
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Art. 10 — Organismi di certificazione [ABROGATO]
[1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 9, nonché i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo…
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Art. 11 — Vigilanza e verifica della conformità [ABROGATO]
[1. La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del presente capo è demandata al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro.2. Al fine di verificare la conformità dei prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, alle prescrizioni del presente capo, le amministrazioni…
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Art. 12 — Clausola di salvaguardia [ABROGATO]
[1. Le amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 11, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all’articolo 10, che i prodotti oggetto del presente capo, ancorché recanti marcature CE ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la…
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Art. 13 — Disposizioni transitorie [ABROGATO]
[1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalità: a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), nonché…
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Art. 14 — Rinvio
1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all’articolo 3, diverse…
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Art. 15 — Iscrizione
1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).2. Il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un’imbarcazione da diporto può chiedere l’iscrizione provvisoria dell’unità, presentando apposita domanda.3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso…
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Art. 15 bis — Iscrizione di navi da diporto
1. Il proprietario o l’utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l’iscrizione, anche provvisoria, nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.2. Nel caso…
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Art. 15 ter — Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.2. Le modalità di iscrizione sono determinate con…
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Art. 16 — Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.1-bis. In caso di risoluzione del contratto di…
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Art. 17 — Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto
1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall’interessato, entro sessanta giorni o, se l’interessato è residente all’estero, entro centoventi giorni dalla data…
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Art. 18 — Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all’estero
1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) , se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato…
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Art. 19 — Iscrizione di imbarcazioni da diporto
1. Per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi…
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Art. 20 — Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto
1. Il proprietario di un’imbarcazione o di una nave da diporto o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l’assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla…
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Art. 21 — Cancellazione dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto ATCN
1. [Per trasferire ad altro ufficio l’iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all’ufficio di iscrizione dell’unità.]2. La cancellazione delle unità da diporto dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento…
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Art. 22 — Documenti di navigazione e tipi di navigazione
1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all’atto dell’iscrizione, sono: a) fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 15 ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque…
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Art. 23 — Licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico…
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Art. 24 — Rinnovo della licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell’articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell’apparato motore, come definite nell’articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.2.…
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Art. 24 bis — Dichiarazione di armatore
1. Chi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante…
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Art. 25 — Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell’unità
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici.…