Autore: blob
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Art. 77 — Sequestro conservativo in appello
1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, può chiedere alla sezione d’appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili della controparte, comprese…
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Art. 78 — Inefficacia del sequestro
1. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia.2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non…
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Art. 79 — Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode
1. Per l’attuazione, l’esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669 duodecies, 675, 678, 679 e 685 del codice di procedura civile.
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Art. 80 — Conversione del sequestro conservativo in pignoramento
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 686 del codice di procedura civile.
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Art. 81 — Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro
1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l’importo che è stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell’invito…
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Art. 82 — Ritenuta cautelare
1. Qualora l’amministrazione o l’ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilità amministrativa, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.2. Avverso il provvedimento di ritenuta è ammesso…
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Art. 83 — Pluralità di parti
1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.2. Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor…
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Art. 84 — Riunione delle cause
1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l’oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione, il presidente, anche d’ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza.2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.
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Art. 85 — Intervento di terzi in giudizio
1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa , quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.
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Art. 86 — Citazione
1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell’articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l’atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all’articolo 67, commi 5 e 6.2. L’atto di citazione contiene: a) l’indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda è proposta; b) le generalità, il…
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Art. 87 — Rapporti tra invito a dedurre e citazione
1. La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all’articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.
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Art. 88 — Fissazione dell’udienza
1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell’atto di citazione, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica…
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Art. 89 — Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione
1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto può abbreviare fino alla metà i termini previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese.2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma istanza, a cura della parte che lo ha richiesto…
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Art. 90 — Costituzione del convenuto e comparsa di risposta
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza fissata in calce all’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell’articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia…
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Art. 91 — Udienza pubblica
1. L’udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità.2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro; può avvalersi…
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Art. 92 — Rinvii dell’udienza
1. L’udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, è aggiornata ad una udienza immediatamente successiva.2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, può rinviarla ad altra data.3. Il rinvio è disposto con ordinanza a verbale…
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Art. 93 — Contumacia del convenuto
1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d’ufficio, un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza.2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell’atto di citazione unitamente all’ordinanza.3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.4. Se…
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Art. 94 — Mezzi di prova
1. Fermo restando a carico delle parti l’onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilità concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche d’ufficio può disporre consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione.2. Il giudice può…
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Art. 95 — Disponibilità e valutazione della prova
1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equità e pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.2. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione…
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Art. 96 — Istruttoria collegiale e giudice delegato
1. All’udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l’immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati secondo il codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione.2. Se non può assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il termine entro il quale essi…
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Art. 97 — Consulenza tecnica d’ufficio
1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente con le modalità di cui all’articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche.2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire…
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Art. 98 — Prova per testimoni
1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.2. Durante l’escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.
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Art. 99 — Termini e modalità di istruttoria in corso di giudizio
1. Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l’ora e il luogo dell’assunzione con ordinanza, che è comunicata dalla segreteria alle altre parti e al pubblico ministero…
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Art. 100 — Decisione del collegio
1. Terminata l’udienza di discussione il collegio giudicante, in camera di consiglio, pronuncia la sentenza.2. La sentenza è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.
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Art. 101 — Deliberazione
1. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa.3. Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su…
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Art. 102 — Forma dei provvedimenti del collegio
1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio.2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti…
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Art. 103 — Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. [La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.]2. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto…
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Art. 104 — Incidenti formali in udienza
1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza.2. Ove sia stata sospesa l’udienza, l’ordinanza è letta dal presidente alla riapertura dell’udienza stessa.
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Art. 105 — Incidente di falso
1. Chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia…
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Art. 106 — Sospensione del processo
1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.2. La sospensione può essere altresì…
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Art. 107 — Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso
1. Salva l’ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell’articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia…
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Art. 108 — Interruzione del processo
1. Se prima della costituzione o all’udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli…
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Art. 109 — Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto
1. La prosecuzione del giudizio può avvenire all’udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l’istanza di fissazione d’udienza in prosecuzione.2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie…
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Art. 110 — Rinunzia agli atti del processo
1. La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.2. Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.4. L’accettazione non è efficace se contiene…
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Art. 111 — Estinzione del processo
1. Oltre che nei casi previsti dall’articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato…
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Art. 112 — Casi di correzione di errori materiali
1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.2. L’ordinanza di correzione è notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza è ordinariamente…
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Art. 113 — Procedimento di correzione
1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo.2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.3. Se la correzione è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito…
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Art. 114 — Deferimento della questione
1. Le sezioni giurisdizionali d’appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d’ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti.2. La sezione, con l’ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.3. Il presidente della Corte dei conti e…
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Art. 115 — Fissazione dell’udienza
1. L’udienza è fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dal deposito dell’atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite.2. Almeno venti giorni prima dell’udienza, il decreto è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale…
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Art. 116 — Risoluzione della questione e prosecuzione della causa
1. Le modalità di svolgimento dell’udienza, della decisione e della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per l’appello, in quanto applicabili.2. La sentenza che risolve la questione deferita è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e…
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Art. 117 — Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso
1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell’impugnazione.
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Art. 118 — Conflitto di competenza territoriale
1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice nell’ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza…
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Art. 119 — Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo
1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell’articolo 106, possono proporre alle sezioni riunite istanza di regolamento di competenza.2. L’istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se questa…
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Art. 120 — Procedimento del regolamento di competenza
1. L’ordinanza che propone d’ufficio il regolamento di competenza territoriale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite ed è comunicata alle parti costituite che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria delle sezioni riunite memorie e documenti.2. Il ricorso per regolamento di competenza concernente l’ordinanza di sospensione del giudizio deve…
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Art. 121 — Ordinanza di regolamento della competenza
1. Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza con ordinanza.2. L’ordinanza di regolamento è pubblicata entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata ed è comunicata alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
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Art. 122 — Riassunzione della causa
1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza è riassunta, a cura della parte più diligente, innanzi al giudice dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di…
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Art. 123 — Ricorso
1. I giudizi elencati nell’articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.2. Il ricorso deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l’indicazione dell’oggetto della…
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Art. 124 — Notificazione del ricorso
1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale dì controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la…
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Art. 125 — Deposito del ricorso
1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle avvenute notificazioni, è depositato nella segreteria delle sezioni riunite entro dieci giorni decorrenti dall’ultima notificazione, a pena di inammissibilità.2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui…
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Art. 126 — Fissazione dell’udienza di trattazione
1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall’avvenuto deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione, dispone l’acquisizione a cura della segreteria delle sezioni riunite del fascicolo d’ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il…
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Art. 127 — Costituzione delle parti
1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonché fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all’articolo 126, comma 1.2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 può presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all’udienza di discussione.
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Art. 128 — Decisione
1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell’udienza di discussione.2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte onerata, il termine per l’espletamento degli incombenti e la data di…
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Art. 129 — Rinvio
1. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni di cui alla Parte VI relativa alle impugnazioni.
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Art. 130 — Ambito di applicazione e procedimento
1. In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla…
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Art. 131 — Ambito di applicazione
1. Nei giudizi di responsabilità amministrativa e di conto, qualora emergano fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti d’importo non superiore a 10.000 euro, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero, può determinare con decreto la somma da pagare all’erario.2. Con decreto del Presidente…
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Art. 132 — Procedimento
1. Il decreto di cui all’articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l’accettazione della determinazione presidenziale e l’udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione. Con il decreto si assegna, altresì, il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell’atto di citazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 88,…
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Art. 133 — Giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie
1. Ferma restando la responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d’ufficio, o su segnalazione…
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Art. 134 — Decisione del ricorso
1. Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti presenti, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.2. Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di condanna al pagamento della sanzione. Nella determinazione della sanzione, si ha riguardo alla gravità della violazione e all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione, o l’attenuazione, delle conseguenze…
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Art. 135 — Opposizione
1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto.2. Il deposito del ricorso sospende l’esecuzione del decreto.3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e…
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Art. 136 — Decisione
1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore attività istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.
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Art. 137 — Ambito del giudizio di conto
1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.
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Art. 138 — Anagrafe degli agenti contabili
1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni…
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Art. 139 — Presentazione del conto
1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza.2. L’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente…
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Art. 140 — Deposito del conto
1. Il conto, munito dell’attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all’apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili . I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa…
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Art. 141 — Ricorso
1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell’amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di: a) cessazione dell’agente contabile…
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Art. 142 — Opposizione
1. Avverso i decreti emessi ai sensi dell’articolo 141, commi 4, 6 e 7, si può proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.2. Il deposito del ricorso sospende l’esecuzione del decreto.3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del…
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Art. 143 — Udienza
1. All’udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno ad eventuale ulteriore attività istruttoria.
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Art. 144 — Decisione
1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all’agente tenuto alla resa del conto, all’amministrazione da cui lo stesso dipende, al responsabile del procedimento e al pubblico ministero.
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Art. 145 — Istruzione e relazione
1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore.2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all’inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell’esame dei conti.3. Il…
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Art. 146 — Decreto di discarico
1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile.2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni.3. Se non è espresso avviso contrario entro…
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Art. 147 — Iscrizione a ruolo d’udienza
1. Il giudice designato per l’esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione.2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell’articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l’udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito…
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Art. 148 — Udienza di discussione
1. All’udienza possono comparire l’agente contabile e l’amministrazione interessata. Si applica l’articolo 91.2. 2. L’agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l’amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la…
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Art. 149 — Decisione
1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinché prosegua l’istruttoria.2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell’agente dell’amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione,…
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Art. 150 — Estinzione
1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale…
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Art. 151 — Giudice competente
1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica.2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall’articolo 18, comma 1, lettera c), non è rilevabile d’ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente…
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Art. 152 — Forma della domanda
1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: a) l’indicazione del giudice; b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; c) la determinazione dell’oggetto della domanda; d) l’esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda…
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Art. 153 — Inammissibilità del ricorso
1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g), quando: a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia; b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in…
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Art. 154 — Deposito del ricorso
1. Il ricorso è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.2. Il ricorso in materia di pensioni può essere depositato anche mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell’ufficio postale mittente e, qualora questo…
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Art. 155 — Fissazione dell’udienza e notificazione del ricorso
1. Il giudice monocratico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell’articolo 89.3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del…
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Art. 156 — Costituzione del convenuto
1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all’articolo 28, comma 2.2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in segreteria di una memoria…
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Art. 157 — Costituzione e difesa personale delle parti
1. Il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L’assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all’albo degli avvocati.2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta…
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Art. 158 — Difesa delle pubbliche amministrazioni
1. L’amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell’articolo 417 bis del codice di procedura civile, nonché quella dell’articolo 152 bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
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Art. 159 — Domanda riconvenzionale
1. Qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale, si applica l’articolo 418 del codice di procedura civile.
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Art. 160 — Intervento
1. L’intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso è ammesso in ogni fase della causa.2. [Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento.]3. L’intervento si effettua con comparsa notificata alle altre parti e depositata…
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Art. 160 bis — Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice
1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l’integrazione del contraddittorio.2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6…
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Art. 161 — Istanza di provvedimenti cautelari
1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, può chiederne la sospensione.2. Il giudice fissa la data dell’udienza in Camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria,…
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Art. 162 — Reclamo
1. Contro l’ordinanza con la quale è stata concessa o negata la sospensione dell’atto è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria o dalla notificazione, se anteriore.2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza camerale di discussione…
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Art. 163 — Esecuzione dei provvedimenti cautelari
1. L’esecuzione dell’ordinanza cautelare avviene sotto il controllo del giudice che l’ha emanata, il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.2. Nel caso in cui l’amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo…
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Art. 164 — Udienza di discussione
1. Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini…
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Art. 165 — Poteri istruttori del giudice
1. Il giudice indica alle parti, in ogni momento, le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti.2. Il giudice può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione…
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Art. 166 — Consulente tecnico
1. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici ai sensi dell’articolo 97.2. Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente e in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale.
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Art. 167 — Pronuncia della sentenza
1. Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta…
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Art. 168 — Deposito della sentenza
1. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall’articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.
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Art. 169 — Esecutorietà della sentenza
1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per crediti derivanti dai rapporti di cui all’articolo 151 sono provvisoriamente esecutive.2. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.3. Il giudice di appello può disporre, con ordinanza non impugnabile, che l’esecuzione sia sospesa…
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Art. 170 — Appello in materia pensionistica
1. Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni.2. Negli appelli e nelle comparse di risposta è…
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Art. 171 — Ricorso nell’interesse della legge
1. In materia pensionistica il pubblico ministero può ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d’appello al fine di tutelare l’interesse oggettivo alla realizzazione dell’ordinamento giuridico, impedire la violazione della legge nell’applicazione di principi di diritto e ottenerne l’interpretazione uniforme.