Autore: blob
-
Art. 364 — [Deposito per il caso di soccombenza] [ABROGATO]
[Il ricorso deve essere preceduto dal deposito, per il caso di soccombenza, di lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, di lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, di lire tremila in ogni altro caso.È sufficiente un solo deposito quando più parti ricorrono con lo stesso atto contro una o più…
-
Art. 363 bis — Rinvio pregiudiziale
Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di…
-
Art. 363 — Principio di diritto nell’ interesse della legge
Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di…
-
Art. 362 — Altri casi di ricorso
Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: 1) i conflitti positivi o…
-
Art. 361 — Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive
Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza…
-
Art. 360 bis — Inammissibilità del ricorso
Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.
-
Art. 360 — Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
Le sentenze pronunziate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione ; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza ; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi…
-
Art. 359 — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Nei procedimenti d’appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo [132 disp. att.] .[Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d’appello le norme del procedimento di primo grado,…
-
Art. 358 — Non riproponibilità di appello dichiarato inammissibile o improcedibile
L’appello dichiarato inammissibile [325, 327, 329, 331, 339, 350] o improcedibile [348, 350] non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge .
-
Art. 357 — Reclamo contro ordinanze [ABROGATO]
[Le ordinanze con le quali l’istruttore abbia dichiarato, a norma dell’articolo 350 secondo comma, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, ovvero l’estinzione del procedimento d’appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall’articolo 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste…
-
Art. 356 — Ammissione e assunzione di prove
Ferma l’applicabilità della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello [341], se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli…
-
Art. 355 — Provvedimenti sulla querela di falso
Se nel giudizio di appello è proposta querela di falso [221 ss.], il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio , e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale [125 disp. att.] .
-
Art. 354 — Rimessione al primo giudice
Il giudice d’appello, se dichiara la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.Nei…
-
Art. 353 — Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione [ABROGATO]
[Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice .Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza [125, 126 disp.…
-
Art. 352 — Decisione
Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, l’istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell’articolo 350 bis, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per…
-
Art. 351 — Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria
Sull’istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l’istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione…
-
Art. 350 bis — Decisione a seguito di discussione orale
Nei casi di cui agli articoli 348 bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell’articolo 281 sexies.Dinanzi alla corte di appello l’istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell’udienza. All’udienza l’istruttore svolge la relazione orale della causa.La sentenza…
-
Art. 350 — Trattazione
Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è affidata all’istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, dichiara…
-
Art. 349 bis — Nomina dell’istruttore
Quando l’appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l’istruzione della causa.Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro…
-
Art. 349 — Nomina dell’istruttore [ABROGATO]
[All’udienza di comparizione l’istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista nell’articolo 332 oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto d’appello o la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza. Dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto fuori termine o l’improcedibilità di esso nei casi previsti nell’articolo 348,…
-
Art. 348 ter — Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello [ABROGATO]
[ All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti , dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi . Il giudice…
-
Art. 348 bis — Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello
Quando ravvisa che l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall’articolo 350 bis.Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla…
-
Art. 348 — Improcedibilità dell’appello
L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.Se l’appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato…
-
Art. 347 — Forme e termini della costituzione in appello
La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale .L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata .Il cancelliere provvede a norma dell’articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado [123 bis disp. att.].
-
Art. 346 — Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
-
Art. 345 — Domande ed eccezioni nuove
Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio . Possono tuttavia domandarsi gli interessi [1282 ss. c.c.], i frutti [820 c.c.] e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa .Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano…
-
Art. 344 — Intervento in appello
Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi [105, 267 ss.] che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404 .
-
Art. 343 — Modo e termine dell’appello incidentale
L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o dell’udienza fissata a norma dell’articolo 349 bis, secondo comma.Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone…
-
Art. 342 — Forma dell’appello
L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell’articolo 163. L’appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di…
-
Art. 341 — Giudice dell’appello
L’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza .
-
Art. 340 — Riserva facoltativa di appello contro sentenze non definitive
Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279 , l’appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa…
-
Art. 339 — Appellabilità delle sentenze
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’articolo 360, secondo comma.È inappellabile la sentenza che il giudice hapronunciato secondo equità a norma dell’articolo 114 .Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo…
-
Art. 338 — Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione
L’estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata , salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto .
-
Art. 337 — Sospensione dell’esecuzione e dei processi
L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa , salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 .Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata .
-
Art. 336 — Effetti della riforma o della cassazione
La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata .La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata .
-
Art. 335 — Riunione delle impugnazioni separate
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo .
-
Art. 334 — Impugnazioni incidentali tardive
Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine [326, 327] o hanno fatto acquiescenza alla sentenza [329].In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l’impugnazione incidentale perde ogni…
-
Art. 333 — Impugnazioni incidentali
Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo .
-
Art. 332 — Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili
Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è…
-
Art. 331 — Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili
Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede…
-
Art. 330 — Luogo di notificazione della impugnazione
Se nell’atto di notificazione della sentenza [285 c.p.c.] la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell’art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio .L’impugnazione…
-
Art. 329 — Acquiescenza totale o parziale
Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate .
-
Art. 328 — Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta
Se, durante la decorrenza del termine di cui all’articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299 , il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata .Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.Se dopo sei mesi dalla…
-
Art. 327 — Decadenza dall’impugnazione
Indipendentemente dalla notificazione , l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [124 secondo comma, 129 terzo comma, disp. att.] .Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [291 c.p.c. ss.] dimostra…
-
Art. 326 — Decorrenza dei termini
I termini stabiliti nell’articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 e negli articoli 397 e…
-
Art. 325 — Termini per le impugnazioni
Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d’appello.Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta…
-
Art. 324 — Cosa giudicata formale
Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 [124 disp. att.] .
-
Art. 323 — Mezzi di impugnazione
I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza [42 c.p.c. ss.] nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello [339 ss.], il ricorso per cassazione [360 ss.], la revocazione [395 ss.] e l’opposizione di terzo [404 ss.] .
-
Art. 322 — Conciliazione in sede non contenziosa
L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro I .Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella…
-
Art. 321 — Decisione
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell’articolo 281 sexies.La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.
-
Art. 320 — Trattazione della causa
Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma.Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell’articolo 281 duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura…
-
Art. 319 — Costituzione delle parti
L’attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all’articolo 316 unitamente al decreto di cui all’articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell’articolo 281 undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando…
-
Art. 318 — Contenuto della domanda
La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto.Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell’articolo 281 undecies.
-
Art. 317 — Rappresentanza davanti al giudice di pace
Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato , salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale .Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
-
Art. 316 — Forma della domanda
Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificatounitamente al decreto di cui all’articolo 318.
-
Art. 315 — Decisione a seguito di discussione orale [ABROGATO]
[Il pretore, se non dispone a norma dell’articolo 314, può ordinare l’immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del…
-
Art. 314 — Decisione a seguito di trattazione scritta [ABROGATO]
[Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell’articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.]
-
Art. 313 — Querela di falso
Se è proposta querela di falso [221 c.p.c. ss.], [il pretore o] il giudice di pace , quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento . Può anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma .
-
Art. 312 — Poteri istruttori del giudice [ABROGATO]
[Il pretore o il giudice di pace può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.]
-
Art. 311 — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica [281 bis ss.], in quanto applicabili .
-
Art. 310 — Effetti dell’estinzione del processo
L’estinzione del processo non estingue l’azione [2945 c.c.] .L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza .Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma .Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti…
-
Art. 309 — Mancata comparizione all’udienza
Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181 .
-
Art. 308 — Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza
L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dall’udienza . Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’articolo 178, commi terzo, quarto e quinto .Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile se l’accoglie [129, 130…
-
Art. 307 — Estinzione del processo per inattività delle parti
Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo , il processo, salvo il disposto [del secondo comma] dell’articolo 181 e dell’articolo 290 , deve…
-
Art. 306 — Rinuncia agli atti del giudizio
Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite [165, 166 c.p.c.] che potrebbero aver interesse alla prosecuzione . L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali [84 c.p.c.], verbalmente all’udienza…
-
Art. 305 — Mancata prosecuzione o riassunzione
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue .
-
Art. 304 — Effetti dell’interruzione
In caso di interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298 .
-
Art. 303 — Riassunzione del processo
Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo .In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può…
-
Art. 302 — Prosecuzione del processo
Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166 . Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza , al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle…
-
Art. 301 — Morte o impedimento del procuratore
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso .In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299 .Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia [85 c.p.c.] ad essa .
-
Art. 300 — Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti .Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo…
-
Art. 299 — Morte o perdita della capacità prima della costituzione
Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [75 c.p.c.] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto , salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si…
-
Art. 298 — Effetti della sospensione
Durante la sospensione [295, 296 c.p.c.] non possono essere compiuti atti del procedimento .La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.
-
Art. 297 — Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione
Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia…
-
Art. 296 — Sospensione su istanza delle parti
Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti , ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi , fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.
-
Art. 295 — Sospensione necessaria
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa .
-
Art. 294 — Rimessione in termini
Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse , se dimostra che la nullità della citazione [164 c.p.c.] o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile…
-
Art. 293 — Costituzione del contumace
La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni .La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza.In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine…
-
Art. 292 — Notificazione e comunicazione di atti al contumace
L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento , e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali [36 c.p.c.] da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza .Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale [111…
-
Art. 291 — Contumacia del convenuto
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171 bis, secondo comma, il giudice provvede a norma…
-
Art. 290 — Contumacia dell’attore
Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma , il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187 , altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue .
-
Art. 289 — Integrazione dei provvedimenti istruttori
I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte [122…
-
Art. 288 — Procedimento di correzione
Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza,…
-
Art. 287 — Casi di correzione
Le sentenze [contro le quali non sia stato proposto appello] e le ordinanze non revocabili [177] possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
-
Art. 286 — Notificazione nel caso d’interruzione
Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio .Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente .
-
Art. 285 — Modo di notificazione della sentenza
La notificazione della sentenza , al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione , si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 [primo e terzo comma] .
-
Art. 284 — Concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali [ABROGATO]
[Se l’esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l’istanza di concessione o di revoca di cui all’articolo precedente può essere proposta con ricorso contenente, quando ò chiesta la revoca, la dichiarazione di cui all’articolo 340, se non è stata già fatta. Il ricorso deve essere presentato, a norma dell’articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello…
-
Art. 283 — Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello
Il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad…
-
Art. 282 — Esecuzione provvisoria
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti .
-
Art. 281 terdecies — Decisione
Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell’articolo 281 sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell’articolo 275 bis.La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.
-
Art. 281 duodecies — Procedimento
Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281 decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l’udienza di cui all’articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini…
-
Art. 281 undecies — Forma della domanda e costituzione delle parti
La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti assegnando il…
-
Art. 281 decies — Ambito di applicazione
Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento…
-
Art. 281 nonies — Connessione
In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, a norma dell’articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga…
-
Art. 281 octies — Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale
Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti.Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al…
-
Art. 281 septies — Rimessione della causa al giudice monocratico
Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.
-
Art. 281 sexies — Decisione a seguito di trattazione orale
Se non dispone a norma dell’articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della…
-
Art. 281 quinquies — Decisione a seguito di trattazione scritta o mista
Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 189. All’udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo…
-
Art. 281 quater — Decisione del tribunale in composizione monocratica
Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell’articolo 168bis o dell’articolo 484, secondo comma .
-
Art. 281 ter — Poteri istruttori del giudice
Il giudice può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità .