1. Ai fini del presente testo unico:

a) per «congedo di maternità» si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;

a-bis) per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell’articolo 27-bis del presente decreto;

b) per “congedo di paternità alternativo” si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti dall’articolo 28 del presente decreto;

c) per «congedo parentale», si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;

d) per «congedo per la malattia del figlio» si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; e) per «lavoratrice» o «lavoratore», salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.


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