Art. 158 — Sanzioni per i coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1.2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).