[Per l’esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l’abilitazione all’insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del Questore.Oltre quanto è disposto dall’art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.La concessione della licenza è subordinata all’accertamento della capacità tecnica del richiedente.]
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.