E’ vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.[Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell’esercente.][I prefetti possono vietare, per ragioni di moralità o di ordine pubblico, l’impiego negli esercizi predetti di donne anche maggiori degli anni 18.]
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.