I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l’iscrizione in apposito registro presso l’autorità locale di pubblica sicurezza.L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.Il contravventore all’obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l’arresto da uno a tre mesi e con la sanzione amministrativa da euro 103 (lire 200.000) a euro 516 (1.000.000).I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell’autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 206 (lire 400.000) a euro 619 (lire 1.200.000).
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