[1. Agli intermediari indicati nell’articolo 79 decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 83 novies, comma 1, lettere g) e g-bis), 83 novies 1, e di quelle emanate in base ad esse, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila a euro centocinquantamila.]
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