Art. 125 quater — Sito internet

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125 bis e 125 ter, sono messi a disposizione sul sito internet della società:

a) entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie all’ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti che saranno sottoposti all’assemblea;

b) entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possono essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalità per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la società è tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari;

c) entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione, informazioni sull’ammontare del capitale sociale con l’indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.
2. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito internet della società entro cinque giorni dalla data dell’assemblea. Il verbale dell’assemblea di cui all’articolo 2375 del codice civile è comunque reso disponibile sul sito internet entro trenta giorni dalla data dell’assemblea.2-bis. La società trasmette ai depositari centrali, con le modalità indicate nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 82, comma 4-bis, le informazioni previste dal comma 1 e le altre informazioni individuate con le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 92, comma 3.