Art. 59 — Sistemi di indennizzo

1. Il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinato all’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB.2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.3. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l’operatività dei sistemi d’indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l’attività di vigilanza.4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall’esercizio dei servizi e delle attività di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.