Art. 4 quinquies 3 — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014

1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per quanto riguarda la pubblicazione e la gestione sui rispettivi siti internet delle informazioni previste dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.2. La Consob è l’autorità competente a pubblicare e gestire sul proprio sito internet le informazioni previste dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 e a comunicare all’AESFEM le informazioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, dall’articolo 8, paragrafo 1, dall’articolo 10, paragrafo 2, e dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.