1. Non possono esercitare l’opzione di cui all’articolo 117 le società che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società.2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’esercizio dell’opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.
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