1. Per l’omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell’articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000.2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell’articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000.3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall’amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell’ufficio del registro, chiede all’autorità competente l’applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.