1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene.2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1997.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.