1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare.2. L’elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano.3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II.4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.