Il Comitato di cui al terzo comma dell’art. 178 preposto alla gestione delibera:
1) sulle forme di assistenza della gestione e sui modi e limiti di essa;
2) sui ricorsi di cui all’articolo precedente;
3) sulla compilazione di regolamenti interni;
4) su convenzioni da stipulare con limiti ed Istituzioni forniti di mezzi idonei per l’assistenza;
5) su quanto attiene, in genere, al funzionamento della gestione. Il Comitato predispone il conto preventivo ed il conto consuntivo della gestione e propone la, misura del contributo a carico degli Istituti assicuratori ai sensi dell’art. 182.
Per la convocazione del Comitato e la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dello statuto dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che disciplinano detta materia per il Comitato esecutivo dell’istituto medesimo.
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