Art. 46 [ABROGATO]

[I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere sottoscritti dalla parte o da chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori speciali e depositati o trasmessi alla segreteria della Commissione unitamente a dieci copie occorrenti per la distribuzione ai componenti la Commissione e per la comunicazione all’altra parte.
La segreteria appone sulle scritture la data del deposito o dell’arrivo.]


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