La spesa dell’assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in denaro, sia in natura, fa concorrere i prestatori d’opera alla spesa dell’assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente titolo, è punito con l’ammenda sino a lire quattrocentomila.Le compagnie portuali previste nell’art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei confronti delle persone o degli enti, nell’interesse dei quali le operazioni da esse svolte sono compiute.
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