1. Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo avente un’età non superiore a 40 anni.
1. Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo avente un’età non superiore a 40 anni.
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