Art. 47 — Controversie agrarie e rilascio [ABROGATO]

[Ferme restando le disposizioni dell’articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell’annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva.]