Il tribunale verifica:

1) se ricorrono le circostanze di cui all’articolo 44;

2) se l’adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell’adottando, dispone l’esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull’adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L’indagine dovrà riguardare in particolare:

a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 22, comma 4, secondo periodo, e l’ambiente familiare degli adottanti;

b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore;

c) la personalità del minore;

d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.


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