Art. 30 quater — Concessione dei permessi premio ai recidivi

1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30 ter:

a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena;

b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena;

c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.