Art. 215 — Risoluzione e annullamento del concordato

Se il concordato non è eseguito , il tribunale , su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell’articolo 137.Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 138.Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.


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