Gli atti previsti dall’articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento , ma nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale , sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito.