Art. 58 — Obbligazioni e titoli di debito

I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte , il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio .