Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V [92-103], salvo diverse disposizioni della legge .Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo 51 .
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.