Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale ;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia ;
3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile ;
[4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotali salvo quanto è disposto dall’art. 188 del codice civile;]
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge .
I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia .
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