Art. 19 — Sospensione della liquidazione dell’attivo

Proposto il reclamo, la corte d’appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo .[Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono richiesti alla Corte di appello.] L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio . Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.