Art. 11 — Fallimento dell’imprenditore defunto

L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell’articolo precedente [10] .L’erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio ; l’erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3) .Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile [512-518 c.c.].