Art. 2 — Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla.Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento , salvo che la legge diversamente disponga.Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell’art. 196 .