L’articolo 148 del codice penale si applica anche a coloro che siano stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’attuazione del codice medesimo.Qualora il condannato si trovi già ricoverato in un manicomio giudiziario, l’esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell’attuazione suddetta.


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