Art. 100 — Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi

Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.Per i ricorsi proposti dal 1 gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell’art. 15 del presente decreto.Le disposizioni dell’art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell’art. 18.Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.