Art. 228 — Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti [ABROGATO]

[1. Per il sequestro, il prelievo, la destinazione e la confisca di sostanze stupefacenti o psicotrope continuano a osservarsi le disposizioni delle leggi speciali.2. Continua a osservarsi la disposizione dell’articolo 82 della legge 22 dicembre 1975 n. 685.]