Art. 209 — Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato

1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del codice abrogato, l’indicazione si intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.