Art. 198 — Certificati che possono essere chiesti dall’interessato [ABROGATO]

[1. Oltre il certificato previsto dall’articolo 689 del codice, la persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere:
a) un certificato generale nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti a norma dell’articolo 686 del codice, escluse quelle previste dall’articolo 689 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del codice;
b) un certificato civile nel quale sono riportate le iscrizioni esistenti a norma dell’articolo 686 comma 1 lettere b) e c) del codice nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.]