1. Quando il giudice emette la sentenza di cui all’art. 420 quater del c.p.p., ne dispone la trasmissione alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l’inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.