Art. 45 bis — Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza

1. La partecipazione dell’imputato o del condannato all’udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall’articolo 146 bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.2. [La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all’avviso di cui all’articolo 127, comma 1, del codice.]3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 146 bis, comma 4-bis, e dall’ art. 133 ter del c.p.p..