Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all’incanto dei beni mobili a norma dell’articolo 534 del codice o l’amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell’articolo 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.Agli istituti autorizzati alle vendite all’incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall’autorità giudiziaria.Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l’esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.
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