Art. 156 bis — Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all’articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156.