La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all’articolo 492 bis del codice ha luogo a norma dell’articolo 165 di queste disposizioni.Nei casi di cui all’articolo 492 bis, ottavo e nono comma, l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.
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