Fermo quanto previsto dall’articolo 90, il consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 473 bis 25 e 473 bis 44 del codice fissa il calendario delle operazioni peritali e lo comunica ai difensori e ai consulenti tecnici di parte se nominati.Il consulente puo’ chiedere al giudice la proroga del termine per il deposito della relazione, con istanza motivata, su concorde richiesta delle parti o in caso di particolare complessita’ delle indagini.Unitamente alla relazione di cui all’articolo 195 del codice, il consulente deposita la documentazione utilizzata e i supporti contenenti le registrazioni audiovisive delle operazioni relative al minore.