Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell’articolo 82.Il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell’articolo 190 del codice.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.